Condizioni Generali di Acquisto
Data di entrata in vigore: 10 agosto 2026
1. Generalità
Tutti gli ordini effettuati dal fornitore o da un altro contraente (di seguito denominato "Fornitore") presso Sonova Consumer Hearing GmbH ("Sonova") per beni e/o servizi saranno disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto di Sonova ("CGA"). L'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore implica la conformità totale e incondizionata dello stesso alle presenti CGA. Nessun altro termine, inclusi eventuali termini diversi o aggiuntivi del Fornitore (compresi quelli contenuti nella conferma d'ordine o nella fattura del Fornitore), troverà applicazione, a meno che Sonova non acconsenta espressamente a tali termini per iscritto. Tali termini in conflitto o aggiuntivi non si appliceranno nemmeno nel caso in cui Sonova adempia ai propri obblighi pur conoscendoli e senza espressamente respingerli.
Ove il contesto lo richieda, il riferimento a "Sonova" indicherà Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania, ma potrà includere anche le relative Affiliate come definite di seguito. Tutti i diritti spettanti a Sonova ai sensi delle presenti CGA saranno estesi anche alle Affiliate qualora e nella misura in cui tali Affiliate acquistino, elaborino o distribuiscano beni e/o servizi forniti ai sensi delle presenti CGA, o siano soggette a un reclamo relativo a beni e/o servizi forniti ai sensi delle stesse.
"Affiliata" indica le società madri di Sonova Consumer Hearing GmbH, vale a dire Sonova AG, Sonova Holding AG, e qualsiasi entità legale di cui almeno il 50% delle azioni con diritto di voto o diritti di voto simili sia attualmente o in futuro posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da Sonova Holding AG, o in cui Sonova Holding AG abbia comunque la capacità di dirigere la gestione, fermo restando che ciascuna di tali entità legali sarà considerata società affiliata esclusivamente per la durata di tale controllo.
"Contratto" o "Accordo" indica il contratto/accordo tra Sonova e il Fornitore per la vendita e l'acquisto di beni e/o servizi in conformità con le presenti CGA. Il Contratto/Accordo si intende concluso al momento dell'accettazione dell'ordine, in conformità al successivo articolo 4.
2. Conformità
Vendendo prodotti o servizi a Sonova, il Fornitore accetta di attenersi al Codice di Condotta di Sonova e al Codice di Condotta per i Fornitori di Sonova ("SCoC"). La versione più recente del Codice di Condotta di Sonova e dell'SCoC è pubblicata sul sito web di Sonova https://www.sonova.com/en/regulations-principles.
Nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, il Fornitore si conformerà a tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici applicabili di volta in volta in vigore.
3. Preventivo del Fornitore
L'offerta del Fornitore è vincolante per il periodo specificato nella richiesta di proposta di Sonova o nell'offerta del Fornitore e deve includere o fare riferimento a tutti i termini e le condizioni pertinenti, in conformità con la clausola 1 delle presenti CGC.
4. Accettazione dell'ordine e modifiche dell'ordine
4.1. Sono validi esclusivamente gli ordini scritti trasmessi via e-mail, fax o posta. Gli ordini saranno vincolanti per Sonova solo se effettuati per iscritto tramite il modulo d'ordine di Sonova o l'accettazione scritta del preventivo del Fornitore da parte di Sonova. Gli ordini effettuati oralmente o telefonicamente saranno vincolanti per Sonova solo se confermati dal successivo invio di un ordine scritto.
4.2. In caso di errori palesi, refusi ed errori di calcolo negli ordini, nei documenti, nei disegni e nei piani forniti da Sonova, questi ultimi non saranno vincolanti per Sonova. Il Fornitore sarà tenuto a informare Sonova di tali errori. Ciò si applica anche in caso di documenti mancanti.
4.3. Gli ordini devono essere confermati (vale a dire accettati dal Fornitore) mediante una conferma d'ordine formale in forma scritta. Il numero di riferimento dell'ordine Sonova corrispondente deve essere indicato nella conferma d'ordine. Se l'ordine di Sonova non viene confermato, viene respinto o se il Fornitore richiede modifiche entro cinque giorni dal suo invio, l'ordine si intenderà accettato così com'è.
4.4. I prezzi indicati negli ordini di Sonova sono prezzi fissi definitivi. Qualsiasi modifica all'ordine deve essere concordata preventivamente per iscritto da Sonova.
5. Forniture e garanzia
5.1. Il Fornitore deve garantire che i beni e/o i servizi (a seconda dei casi) rispettino i seguenti requisiti:
a) corrispondano alla loro descrizione e a qualsiasi specifica applicabile;
b) siano di qualità soddisfacente e idonei a qualsiasi scopo dichiarato dal Fornitore o reso noto al Fornitore da Sonova in modo espresso o implicito, e a questo proposito Sonova si affida alla competenza e al giudizio del Fornitore;
c) qualora si tratti di beni fabbricati, siano privi di difetti di progettazione, materiali e lavorazione e tali rimangano per ventiquattro (24) mesi dalla consegna; e
d) rispettino tutti i requisiti di legge e normativi applicabili relativi alla fabbricazione, all'etichettatura, al confezionamento, allo stoccaggio, alla manipolazione e alla consegna dei beni.
5.2 . Il Fornitore deve assicurarsi di possedere e mantenere in ogni momento tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, i consensi e i nulla osta necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto.
5.3. Sonova può ispezionare e testare i beni e/o i servizi in qualsiasi momento prima della consegna. Il Fornitore rimane pienamente responsabile dei beni e/o dei servizi nonostante tale ispezione o collaudo, che non ridurrà né influirà in altro modo sugli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto.
5.4. In caso di consegna di beni e/o servizi non conformi o difettosi, Sonova può, a sua discrezione, richiedere al Fornitore entro il termine designato da Sonova di (i) riparare o (ii) sostituire i beni e/o i servizi a rischio e spese del Fornitore, oppure (iii) rimborsare a Sonova il prezzo di acquisto per i beni e/o i servizi non conformi. In caso di sostituzione o rimborso, il Fornitore e Sonova concordano che, per ragioni di efficienza dei costi, Sonova non è tenuta a restituire i beni difettosi o non conformi al Fornitore e può, a sua esclusiva discrezione e a spese del Fornitore, smaltire i beni difettosi o non conformi. In alternativa, Sonova può acquistare i beni e/o i servizi da una fonte alternativa e qualsiasi spesa aggiuntiva così sostenuta sarà pagata dal Fornitore a Sonova. I diritti di Sonova ai sensi della presente clausola si aggiungono e non sostituiscono altri rimedi disponibili ai sensi del Contratto o previsti dalla legge. Il Fornitore non sostituirà beni e/o servizi non conformi senza la preventiva approvazione scritta di Sonova.
5.5. Il Fornitore è responsabile del lavoro svolto dai suoi sub-fornitori o subappaltatori nello stesso modo come se fosse lavoro proprio del Fornitore.
5.6. Per le riparazioni si applica una garanzia di dodici (12) mesi. Per le consegne sostitutive si applica una garanzia di ventiquattro (24) mesi.
6. Consegna
6.1. Il Fornitore deve assicurarsi che:
a) i beni siano adeguatamente imballati e protetti in modo tale da raggiungere la loro destinazione in buone condizioni;
b) ogni consegna di beni sia accompagnata da un documento di trasporto che indichi la data dell'ordine, il numero d'ordine, il tipo e la quantità dei beni (incluso il codice di riferimento dei beni, ove applicabile), le istruzioni speciali di conservazione (se presenti) e, nel caso in cui i beni vengano consegnati in più tranche, il saldo residuo dei beni ancora da consegnare; e
c) qualora il Fornitore richieda a Sonova di restituire qualsiasi materiale di imballaggio, tale circostanza sia chiaramente indicata sul documento di trasporto. Tale materiale di imballaggio dovrà essere restituito al Fornitore a spese del Fornitore stesso.
6.2. Data e termini di consegna
Le date di consegna indicate da Sonova nell'ordine sono vincolanti per il Fornitore qualora non vengano immediatamente corrette dallo stesso ("Data di Consegna"). Le Date di Consegna indicate si intendono come "Arrivo dei beni presso il luogo di consegna concordato durante i normali orari di apertura di Sonova, o secondo le istruzioni fornite da Sonova." Salvo diversa indicazione, i termini di consegna sono DAP ("Delivered at Place") Incoterm, con indicazione del luogo di destinazione secondo la clausola 18 di seguito. Sonova fa riferimento agli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale.
La proprietà e il rischio di perdita o danneggiamento dei Prodotti passano dal Fornitore a Sonova al momento della consegna. Pertanto, il Fornitore si assume tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei beni fino al momento in cui questi siano stati consegnati ai sensi della presente clausola 6.2.
Il Fornitore deve informare immediatamente Sonova per iscritto nel caso in cui si verifichino circostanze tali da non consentire il rispetto della Data di Consegna stabilita. Qualora si prevedano dei ritardi, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta a Sonova. Se il Fornitore non rispetta la data di consegna, Sonova avrà la facoltà — senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto legale — di applicare al Fornitore una penale per inadempimento pari allo 0,5% del valore netto dell'ordine per ogni settimana o frazione di essa, fino a un massimo del 5% del valore netto dell'ordine, e/o di recedere dal contratto. La penale pagata per l'inadempimento sarà dedotta da qualsiasi richiesta di risarcimento danni. Si applicano inoltre i rimedi di cui alla clausola 7.
Se il Fornitore consegna una quantità di merce superiore o inferiore a quella ordinata e Sonova accetta la consegna, verrà effettuato un adeguamento proporzionale della fattura per la merce. Le consegne parziali e anticipate richiedono il previo consenso scritto di Sonova. Qualora sia concordato che la merce debba essere consegnata a rate, queste possono essere fatturate e pagate separatamente. Tuttavia, il mancato rispetto dei tempi di consegna da parte del Fornitore di anche una sola rata, o qualsiasi difetto in una rata, darà diritto a Sonova anche ai rimedi previsti dalla clausola 7.
7. Rimedi di Sonova
Se i beni e/o i servizi non vengono consegnati entro la Data di Consegna, o non sono conformi agli impegni stabiliti nella clausola 5.1 delle presenti CGS, Sonova potrà, senza limitare alcun altro suo diritto o rimedio, e indipendentemente dall'aver accettato o meno i beni e/o i servizi, esercitare a sua discrezione uno o più dei seguenti diritti e rimedi:
a) annullare l'ordine;
b) rifiutare i beni/servizi (in tutto o in parte) e, in caso di fornitura di beni, restituirli al Fornitore a rischio e spese dello stesso;
c) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire i beni e/o i servizi rifiutati, o di ottenere il rimborso integrale del prezzo dei beni/servizi rifiutati (se già corrisposto);
d) rifiutare di accettare qualsiasi consegna successiva di beni/servizi che il Fornitore tenti di effettuare;
e) addebitare al Fornitore tutti i costi sostenuti da Sonova per l'acquisto di beni/servizi sostitutivi da terzi; e
f) richiedere il risarcimento per qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuti da Sonova e in qualsiasi modo riconducibili all'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore.
8. Documentazione / Mezzi di produzione
Tutti i documenti e i mezzi di produzione (di seguito denominati "DMoP") forniti da o pagati in tutto o in parte da Sonova, come, senza limitazione, disegni, calcoli, modelli, stampi, attrezzi, matrici e campioni, non devono essere copiati senza la preventiva autorizzazione scritta di Sonova e rimangono di esclusiva proprietà di Sonova insieme a tutti i diritti di proprietà intellettuale, come ad esempio diritti d'autore o diritti di brevetto sui DMoP. I DMoP sono Informazioni Riservate di Sonova e devono essere mantenuti riservati in conformità con la clausola 13 di seguito.
Il Fornitore è responsabile di garantire che i DMoP siano utilizzati esclusivamente ai fini della fornitura di beni e/o servizi a Sonova. Qualsiasi altro utilizzo dei DMoP è severamente vietato. Il Fornitore deve custodire i DMoP a proprio rischio, mantenerli in buone condizioni fino alla restituzione a Sonova e non smaltirli o utilizzarli se non in conformità con le istruzioni scritte o l'autorizzazione di Sonova. I DMoP devono essere restituiti a Sonova dopo l'uso o smaltiti, a discrezione di Sonova.
9. Manleva
Fatti salvi gli altri diritti di Sonova e rinunciando all'eccezione di decadenza dei diritti per decorso del tempo, il Fornitore terrà indenne Sonova da tutte le passività, costi, spese, danni e perdite (esclusi tuttavia i danni indiretti e punitivi) e da qualsiasi altro costo e spesa professionale ragionevole subito o sostenuto da Sonova in particolare a seguito o in relazione a:
a) qualsiasi richiesta avanzata nei confronti di Sonova per violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante da o connessa alla fabbricazione, fornitura o utilizzo dei beni e/o servizi, nella misura in cui tale richiesta sia attribuibile ad azioni o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;
b) qualsiasi richiesta avanzata nei confronti di Sonova da parte di terzi per decesso, lesioni personali o danni a cose derivanti da o connessi a difetti dei beni e/o dei servizi, nella misura in cui tali difetti siano attribuibili ad azioni o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e
c) qualsiasi richiesta avanzata nei confronti di Sonova da parte di terzi in relazione alla fornitura di beni e/o servizi, nella misura in cui tale richiesta derivi da inadempimento, esecuzione negligente o mancata o ritardata esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori. Ciò include la normativa sulla responsabilità di prodotto o un fondamento analogo e si basa su difetti dei beni imputabili al Fornitore, nella misura in cui lo stesso Fornitore sarebbe direttamente responsabile.
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per eventuali danni consequenziali o esemplari. La presente clausola 9 rimarrà valida anche dopo la risoluzione del Contratto.
10. Risoluzione, Forza maggiore
Sonova può risolvere il Contratto per iscritto in uno qualsiasi dei seguenti eventi o se si verificano altre circostanze che renderebbero irragionevole per Sonova rimanere vincolata al Contratto fino alla successiva data di risoluzione regolare, in particolare:
a) Se il Fornitore diventa insolvente o viene presentata un'istanza di fallimento o vengono avviate procedure concorsuali da o contro lo stesso, o se effettua una cessione a favore dei suoi creditori, viene posto in amministrazione controllata o liquidazione giudiziale, o liquida la propria attività.
b) Se il Fornitore viene controllato direttamente o indirettamente da un'azienda o da un gruppo che compete con il core business della parte che recede.
c) Se il Fornitore viola una qualsiasi delle sue obbligazioni essenziali ai sensi del presente Contratto e non pone rimedio a tale violazione entro un mese dal ricevimento di un avviso scritto che ne specifichi i dettagli;
d) Se una delle Parti non è in grado di adempiere a tutti o a parte dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto a causa di un evento di Forza Maggiore (ad es. atti di guerra [dichiarata o non dichiarata], atti di terrorismo inclusa la minaccia terroristica, atti imprevedibili [inclusa l'omissione di atti] da parte di qualsiasi autorità governativa [de jure o de facto], rivolte, rivoluzioni, incendi, terremoti, inondazioni, virus pandemici, esplosioni, sabotaggi, uragani, bufere di neve, scioperi) che esulano dal controllo delle parti, o altri eventi imprevedibili simili al di fuori del ragionevole controllo delle parti.
Se un evento di forza maggiore rende ulteriormente impossibile o irragionevole per Sonova l'esecuzione del contratto, per la durata del loro verificarsi, Sonova sarà esonerata dall'obbligo di accettare i beni e fornire il relativo corrispettivo entro il periodo stabilito. Sonova sarà tenuta a informarne il Fornitore e, in buona fede, ad adattare i propri obblighi alle circostanze mutate.
11. Assicurazione
Durante la durata del Contratto e per un periodo di tre (3) anni successivi, il Fornitore dovrà mantenere in vigore, presso una compagnia assicurativa affidabile, un'assicurazione di indennità professionale, un'assicurazione di responsabilità del prodotto e un'assicurazione di responsabilità civile generale per coprire le responsabilità che possono sorgere ai sensi o in connessione con il Contratto, con una copertura non inferiore a 5 milioni di EUR per evento, e dovrà, su richiesta di Sonova, presentare sia il certificato assicurativo con i dettagli della copertura sia la ricevuta del premio dell'anno corrente per ciascuna assicurazione.
Sonova o i suoi rappresentanti avranno il diritto di effettuare visite presso le strutture del Fornitore in cui vengono resi i servizi e/o vengono fabbricati, confezionati e/o immagazzinati i beni, i loro conti e registri, per verificare la conformità del Fornitore ai termini del Contratto, inclusa la conformità al Codice di condotta Sonova e allo SCoC.
13. Riservatezza
"Informazioni riservate" qualsiasi informazione non pubblica riguardante l'attività commerciale, i beni, gli affari, i clienti, i committenti o i Fornitori dell'altra parte. Qualsiasi specifica di prodotto o servizio sviluppata da o per Sonova, insieme a qualsiasi requisito, progetto o qualsiasi altro materiale fornito al Fornitore sarà considerato Informazione riservata Sonova. Le Informazioni riservate includeranno anche l'esistenza del rapporto tra Fornitore e Sonova.
Ciascuna parte si impegna a non divulgare in alcun momento a nessuna persona alcuna Informazione riservata dell'altra parte, salvo quanto consentito in questa clausola 13. Nessuna parte utilizzerà le informazioni riservate dell'altra parte per scopi diversi dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi o in connessione con il Contratto.
Ciascuna parte può divulgare le Informazioni Confidenziali dell'altra parte:
a) ai propri dipendenti, funzionari, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti che abbiano necessità di conoscere tali informazioni al fine di esercitare i diritti della parte o di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto. Ciascuna parte dovrà garantire che i propri dipendenti, funzionari, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti a cui rivela le Informazioni Confidenziali dell'altra parte rispettino la presente clausola 13; e
b) come richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione.
14. Pubblicità
In assenza di autorizzazione scritta da parte di Sonova, il Fornitore non deve menzionare le proprie relazioni commerciali con Sonova in alcuna pubblicità o pubblicazione. Qualsiasi utilizzo a fini pubblicitari dell'ordine Sonova e/o dei beni prodotti nell'ambito dell'ordine è consentito solo previo consenso scritto di Sonova.
15. Conformità normativa
15.1. Conformità al Regolamento REACH
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ("REACH") disciplina un gran numero di sostanze estremamente preoccupanti ("SVHC"). Alla lista candidata delle SVHC vengono aggiunte ulteriori sostanze circa ogni 6 mesi. Tutte le parti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova devono sempre essere conformi ai requisiti del REACH. Il Fornitore è obbligato a informare immediatamente Sonova dell'identità e della concentrazione di qualsiasi sostanza SVHC che costituisce più dello 0,1% del peso di qualsiasi parte, materiale o prodotto fornito a Sonova. Al fine di supportare la rendicontazione di Sonova ai sensi della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, le informazioni su eventuali invii al database SCIP rilevanti per parti, materiali e prodotti Sonova devono essere messe a disposizione di Sonova.
15.2. Conformità al Regolamento UE RoHS
Tutti i componenti, materiali e prodotti forniti a Sonova dovranno essere sempre conformi ai requisiti della Direttiva europea sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (2011/65/UE) e successive modifiche ("RoHS"). Il Fornitore è tenuto a informare Sonova in merito all'attuale stato di conformità RoHS di qualsiasi parte, materiale o prodotto fornito a Sonova, nonché in merito alle esenzioni applicabili e a qualsiasi modifica dello stato di conformità, ad esempio la scadenza di eventuali esenzioni applicabili.
15.3. Conservazione dei record, tracciabilità
Il Fornitore deve conservare registri di produzione accurati dei beni prodotti e forniti in base al Contratto, inclusi, senza limitazioni, tutti i registri richiesti dalle leggi applicabili e il fascicolo storico di progettazione per i beni. I lotti di produzione devono essere identificati con numeri di lotto individuali al fine di consentire la tracciabilità dei beni relativi ai verbali di ispezione finale e ai parametri di processo ai fini dell'analisi dei guasti.
15.4. Audit
Il Fornitore si impegna a rimanere sempre disponibile e a permettere di essere sottoposto a audit da parte di qualsiasi organismo notificato o autorità di regolamentazione pertinente in qualsiasi momento. In relazione agli audit, il Fornitore deve informare tempestivamente Sonova di qualsiasi audit annunciato in relazione ai beni forniti a Sonova o ordinati da Sonova; informare immediatamente Sonova per iscritto di tutti i requisiti e di eventuali risultati di non conformità riscontrati dagli organismi notificati o dalle autorità di regolamentazione in occasione di un audit in relazione ai beni; e rispondere e rettificare tali requisiti e qualsiasi risultato di non conformità in relazione ai beni il prima possibile.
16. Dogana, origine, controllo delle esportazioni
Al più tardi al momento della spedizione dei Prodotti, il Fornitore deve fornire a Sonova e allo spedizioniere doganale nominato da Sonova, tramite e-mail comunicata al Fornitore da Sonova, le seguenti informazioni e documenti: fattura commerciale/fattura proforma; documenti di origine preferenziale; documenti di consegna, nome e contatto dello spedizioniere scelto e mezzo di trasporto; ufficio doganale utilizzato; e qualsiasi altro documento o informazione che possa essere richiesto per il trasporto e lo sdoganamento. Se la mancata fornitura delle suddette informazioni e documenti a Sonova comporta l'applicazione di dazi all'importazione a carico di Sonova, Sonova si riserva il diritto di richiedere il corrispondente importo al Fornitore.
Il Fornitore deve informare Sonova di eventuali restrizioni all'esportazione applicabili nel paese di produzione e/o spedizione dei beni e/o servizi e fornire tutte le informazioni pertinenti che Sonova ragionevolmente richiede per garantire la conformità da parte di Sonova alle normative sul controllo delle esportazioni e sulla conformità commerciale in tutto il mondo. Il Fornitore deve informare Sonova se i beni sono soggetti a qualsiasi licenza di esportazione/riesportazione ai sensi della legge/normativa statunitense. Se il Fornitore ha sede in Svizzera o in uno stato membro dell'Unione Europea, il Fornitore deve informare Sonova di qualsiasi obbligo di ottenere una licenza di esportazione rispetto ai beni soggetti alle restrizioni svizzere o dell'Unione Europea sul controllo delle esportazioni e alle restrizioni nazionali degli stati membri dell'UE sul controllo delle esportazioni, a seconda dei casi. Il Fornitore deve fornire a Sonova il numero di classificazione dei beni applicabile (ad es. ECCN-Export Control Classification Number per prodotti statunitensi, "AL-Number" per consegne elencate nell'Elenco tedesco del controllo delle esportazioni, ecc.) e informare Sonova di eventuali eccezioni di licenza disponibili per i beni.
17. Prezzo, fatturazione, termini di pagamento
Il prezzo per beni o servizi (a seconda dei casi) sarà quello stabilito nell'ordine Sonova e si intende fisso, a condizione che non sia in vigore una riduzione generale dei prezzi del Fornitore. Se non viene indicato alcun prezzo o diversamente concordato per iscritto da Sonova, si applicherà il prezzo riportato nel listino prezzi pubblicato dal Fornitore in vigore alla data dell'ordine Sonova. Nessun costo aggiuntivo sarà applicabile se non concordato per iscritto da Sonova.
Salvo diversa indicazione, i prezzi sono indicati IVA inclusa. Laddove il prezzo escluda gli importi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA), Sonova sarà inoltre tenuta a pagare al Fornitore l'IVA all'aliquota richiesta dalla legge, subordinatamente al ricevimento di una fattura IVA valida. Il prezzo include i costi di imballaggio, assicurazione e trasporto dei beni. Il relativo numero di riferimento dell'ordine deve essere indicato sulla fattura. Deve essere emessa una fattura separata per ciascun ordine a Sonova a meno che non sia specificato un indirizzo diverso di un'Affiliata nell'ordine.
Il pagamento deve essere effettuato nella forma indicata nell'ordine.
Salvo diverso accordo nei singoli casi, il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla consegna completa e dal ricevimento della documentazione completa con uno sconto del 3%, o entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, comunque non prima dell'accettazione dei beni o servizi da parte di Sonova, rigorosamente al netto. Non si accettano spedizioni in contrassegno o tratte. Lo stesso vale anche per le consegne parziali ove concordate. I ritardi derivanti da fatture errate o incomplete non influiscono sui periodi di sconto.
18. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile, clausola di salvaguardia
18.1. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è - salvo diversa indicazione nell'ordine – Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania.
18.2. Eventuali controversie saranno sottoposte al Tribunale Civile di Hannover, Germania, o, a scelta di Sonova, al tribunale competente presso il domicilio del Fornitore.
18.3. I rapporti giuridici contrattuali e non contrattuali tra Sonova e il Fornitore sono soggetti al diritto sostanziale tedesco, in particolare al Codice Civile tedesco (BGB) e al Codice Commerciale tedesco (HGB) con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna). Se viene impiegata la terminologia della prassi commerciale, si applicano gli INCOTERMS 2020 della Camera di Commercio Internazionale e le relative disposizioni previste nelle presenti "Condizioni Generali di Acquisto".
18.4. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sia o diventi legalmente non valida o nulla in tutto o in parte, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni