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Sonova Consumer Hearing GmbH

Condizioni generali di acquisto

Data di inizio: 11 novembre 2024

1. Informazioni generali

Tutti gli ordini da parte del fornitore o di un altro contraente (di seguito denominato "Fornitore") a Sonova Consumer Hearing GmbH ("Sonova") per beni e/o servizi saranno regolati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto di Sonova ("CGA"). L'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore implica la piena e incondizionata conformità del Fornitore a queste CGA. Nessun altro termine, incluse eventuali condizioni diverse o aggiuntive del Fornitore, comprese quelle contenute nella conferma d'ordine o nella fattura del Fornitore, sarà applicabile, a meno che Sonova non accetti espressamente tali termini per iscritto.

Queste condizioni contrastanti o aggiuntive non si applicano anche se Sonova fa il suo dovere pur sapendo di queste condizioni contrastanti o aggiuntive senza rifiutarle in modo esplicito.

Quando il contesto lo richiede, il riferimento a "Sonova" indica Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania, ma può includere anche le sue affiliate, come spiegato sotto. Tutti i diritti di Sonova in base a queste CGC valgono anche per le affiliate se e nella misura in cui queste acquistano, elaborano o distribuiscono beni e/o servizi forniti in base a queste CGC o sono soggette a un reclamo in relazione a beni e/o servizi forniti in base a queste CGC.

"Affiliate" indica le società madri di Sonova Consumer Hearing GmbH, ovvero Sonova AG, Sonova Holding AG, e qualsiasi entità legale di cui almeno il 50% delle azioni con diritto di voto o diritti di voto simili siano ora o in futuro possedute o controllate, direttamente o indirettamente da Sonova Holding AG, o in cui Sonova Holding AG abbia altrimenti la capacità di dirigere la gestione, ma tale entità legale sarà considerata una società affiliata solo per il periodo in cui tale controllo sussiste.

"Contratto" o "Accordo" indica il contratto/accordo tra Sonova e il Fornitore per la vendita e l'acquisto di beni e/o servizi in conformità con le presenti CGC. Il Contratto/Accordo si considera concluso al momento dell'accettazione dell'ordine, in conformità con la clausola 4 di seguito.

2. Conformità

Vendendo prodotti o servizi a Sonova, il Fornitore accetta di aderire al Codice di Condotta Sonova e al Codice di Condotta per i Fornitori Sonova ("SCoC"). L'ultima versione del Codice di Condotta Sonova e dello SCoC è pubblicata sul sito web di Sonova https://www.sonova.com/en/regulations-principles.

Nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici applicabili di volta in volta in vigore.

3. Offerta del Fornitore

L'offerta del Fornitore sarà vincolante per il periodo specificato nella richiesta di proposta di Sonova o nell'offerta del Fornitore stesso e dovrà includere o fare riferimento a tutti i termini e le condizioni pertinenti, in conformità con la clausola 1 delle presenti CGC.

4. Accettazione degli ordini e modifiche agli ordini

4.1. Sono validi solo gli ordini scritti via e-mail, fax o posta. Gli ordini saranno vincolanti per Sonova solo se effettuati per iscritto nel modulo d'ordine di Sonova o con l'accettazione scritta di Sonova dell'offerta del Fornitore. Gli ordini effettuati verbalmente o telefonicamente saranno vincolanti per Sonova solo se confermati dal successivo invio di un ordine scritto.

4.2. event ci sono errori evidenti, refusi o calcoli sbagliati negli ordini, nei documenti, nei disegni e nei progetti che Sonova manda, questi non sono vincolanti per Sonova. Il Fornitore deve avvisare Sonova di questi errori. Questo vale anche se mancano dei documenti.

4.3. Gli ordini dovranno essere confermati (ossia accettati dal Fornitore) tramite una formale conferma d'ordine in forma scritta. Il relativo numero di riferimento dell'ordine Sonova deve essere indicato sulla conferma d'ordine. Se l'ordine Sonova non viene confermato, rifiutato o non viene richiesta alcuna modifica da parte del Fornitore entro cinque giorni dalla sua spedizione, l'ordine sarà considerato accettato così com'è.

4.4. I prezzi indicati sugli ordini di Sonova sono prezzi fissi e definitivi. Eventuali modifiche all'ordine devono essere concordate in anticipo per iscritto da Sonova.

5. Forniture e Garanzia

5.1. Il Fornitore dovrà assicurare che i beni e/o servizi (a seconda dei casi):

a) essere conformi alla loro descrizione e a qualsiasi specifica applicabile;

b) essere di qualità soddisfacente e idonei a qualsiasi scopo dichiarato dal Fornitore o reso noto al Fornitore da Sonova espressamente o implicitamente, e a questo riguardo Sonova si affida alla competenza e al giudizio del Fornitore;

c) se sono prodotti fabbricati, essere privi di difetti di progettazione, materiali e lavorazione e rimanere tali per ventiquattro (24) mesi dopo la consegna; e

d) rispettare tutti i requisiti legali e normativi che riguardano la produzione, l'etichettatura,

imballaggio, stoccaggio, movimentazione e consegna della merce.

5.2. Il Fornitore dovrà assicurare di possedere e mantenere in ogni momento tutte le licenze, permessi, autorizzazioni, consensi e concessioni necessarie per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto.

5.3. Sonova può ispezionare e testare i beni e/o i servizi in qualsiasi momento prima della consegna. Il Fornitore rimarrà pienamente responsabile per i beni e/o i servizi nonostante tale ispezione o test, e tale ispezione o test non ridurrà né influenzerà in altro modo gli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto.

5.4. Se ci sono prodotti o servizi che non vanno bene o sono difettosi, Sonova può, se vuole, chiedere al Fornitore, entro un certo tempo, di (i) sistemarli o (ii) sostituirli, con i rischi e le spese a carico del Fornitore, oppure (iii) restituire a Sonova il prezzo di acquisto per i prodotti o servizi che non vanno bene. In event sostituzione o rimborso, il Fornitore e Sonova concordano che, per motivi di efficienza dei costi, Sonova non ha alcun obbligo di restituire al Fornitore i beni difettosi o non conformi e può, a sua esclusiva discrezione e a spese del Fornitore, smaltire i beni difettosi o non conformi. In alternativa, Sonova può acquistare i beni e/o servizi da una fonte alternativa e qualsiasi spesa aggiuntiva così sostenuta sarà pagata dal Fornitore a Sonova. I diritti di Sonova ai sensi della presente clausola si aggiungono e non sostituiscono qualsiasi altro rimedio disponibile ai sensi del Contratto o previsto dalla legge. Il Fornitore non sostituirà beni e/o servizi non conformi senza la previa approvazione scritta di Sonova.

5.5. Il Fornitore è responsabile per il lavoro svolto dai suoi sub-fornitori o subappaltatori allo stesso modo e come se fosse il proprio lavoro.

5.6. Per le riparazioni si applica una garanzia di dodici (12) mesi. Per le consegne in sostituzione si applica una garanzia di ventiquattro (24) mesi.

6. Consegna

6.1. Il Fornitore dovrà assicurare che:

a) le merci siano imballate e fissate bene in modo da arrivare a destinazione in buone condizioni;

b) ogni consegna di beni è accompagnata da una nota di consegna che indica la data dell'ordine, il numero dell'ordine, il tipo e la quantità dei beni (incluso il numero di riferimento dei beni, ove applicabile), eventuali istruzioni speciali per la conservazione e, se i beni vengono consegnati a rate, il saldo residuo dei beni ancora da consegnare; e

c) se il Fornitore richiede a Sonova di restituire qualsiasi materiale di imballaggio al Fornitore, tale fatto è chiaramente indicato sulla nota di consegna. Qualsiasi materiale di imballaggio di questo tipo sarà restituito al Fornitore a spese del Fornitore.

6.2. Data e condizioni di consegna

Le date di consegna indicate da Sonova nell'ordine sono vincolanti per il Fornitore se non vengono immediatamente corrette dal Fornitore ("Data di Consegna"). Le Date di Consegna indicate si intendono come "Arrivo dei beni nel luogo di consegna concordato durante il normale orario di lavoro di Sonova, o come istruito da Sonova". Salvo diversa indicazione, i termini di consegna sono DAP ("Delivered at Place") Incoterm, luogo di destinazione nominato come da clausola 18 seguente. Sonova fa riferimento agli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale.

La proprietà e il rischio di perdita o danno relativi ai Prodotti passeranno dal Fornitore a Sonova al momento della consegna.

Pertanto, il Fornitore sopporta tutti i rischi di perdita o danno ai beni fino a quando non sono stati consegnati ai sensi della presente clausola 6.2.

Il Fornitore dovrà notificare immediatamente a Sonova in forma scritta qualora si verifichino circostanze tali da impedire il rispetto della Data di Consegna stabilita. Se sono previsti ritardi, il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta a Sonova con largo anticipo. Se il Fornitore non rispetta la data di consegna, Sonova avrà la facoltà, a sua discrezione – fatti salvi tutti gli altri diritti legali di cui può disporre – di addebitare al Fornitore una penale per inadempimento pari allo 0,5% del valore netto dell'ordine per settimana o frazione di essa, ma non superiore al 5% del valore netto dell'ordine, e/o di risolvere il contratto. La penale pagata per l'inadempimento sarà compensata con qualsiasi richiesta di risarcimento danni. Inoltre, si applicano i rimedi stabiliti nella clausola 7.

Se il Fornitore consegna una quantità di beni superiore o inferiore a quella ordinata, e Sonova accetta la consegna, verrà effettuato un adeguamento pro rata alla fattura per i beni. Le consegne parziali e anticipate richiedono il previo consenso scritto di Sonova. Qualora sia concordato che i beni debbano essere consegnati a rate, essi potranno essere fatturati e pagati separatamente. Tuttavia, il mancato rispetto da parte del Fornitore della consegna di qualsiasi rata in tempo o del tutto, o qualsiasi difetto in una rata, darà diritto a Sonova ai rimedi stabiliti nella clausola 7.

7. Rimedi di Sonova

Se i beni e/o i servizi non vengono consegnati alla Data di Consegna, o non sono conformi agli impegni stabiliti nella clausola 5.1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, allora, senza limitare alcuno dei suoi altri diritti o rimedi, e indipendentemente dal fatto che abbia accettato o meno i beni e/o i servizi, Sonova può esercitare, a sua scelta, uno o più dei seguenti diritti e rimedi:

a) cancellare l'ordine;

b) rifiutare i beni/servizi (in tutto o in parte) e, se event beni, restituirli al Fornitore a rischio e spese del Fornitore stesso;

c) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire i beni e/o i servizi rifiutati, o di fornire un rimborso completo del prezzo dei beni/servizi rifiutati (se già pagato);

d) rifiutare di accettare qualsiasi successiva consegna dei beni/servizi che il Fornitore tenti di effettuare;

e) di recuperare dal Fornitore eventuali costi sostenuti da Sonova per l'ottenimento di beni/servizi sostitutivi da una terza parte; e

f) richiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuti da Sonova che siano in qualsiasi modo attribuibili all'inadempimento del Fornitore ai suoi obblighi contrattuali.

8. Documentazione / Mezzi di produzione

Tutti i documenti e i mezzi di produzione (di seguito denominati “DMoP”) forniti o pagati in tutto o in parte da Sonova, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disegni, calcoli, modelli, matrici, utensili, stampi e campioni, non dovranno essere copiati senza la previa autorizzazione scritta di Sonova e rimarranno di esclusiva proprietà di Sonova, insieme a tutti i diritti di proprietà intellettuale, come ad esempio i diritti d'autore o di brevetto sui DMoP. I DMoP sono Informazioni Confidenziali di Sonova e dovranno essere mantenuti riservati in conformità con la clausola 13 seguente.

Il Fornitore sarà responsabile di assicurare che i DMoP siano utilizzati esclusivamente allo scopo di fornire beni e/o servizi a Sonova. Qualsiasi altro uso dei DMoP è severamente proibito. Il Fornitore dovrà custodire i DMoP in sicurezza a proprio rischio, mantenerli in buone condizioni fino alla restituzione a Sonova e non disporne o utilizzarli in modo diverso da quanto previsto dalle istruzioni o autorizzazioni scritte di Sonova. I DMoP devono essere restituiti a Sonova dopo l'uso o smaltiti, a discrezione di Sonova.

9. Indennizzo

Fatti salvi gli altri diritti di Sonova e rinunciando alla difesa di scadenza dei diritti per decorrenza del tempo, il Fornitore indennizzerà Sonova da tutte le responsabilità, costi, spese, danni e perdite (esclusi i danni consequenziali e punitivi) e tutti gli altri ragionevoli costi e spese professionali subiti o sostenuti da Sonova, in particolare a seguito di o in relazione a:

a) qualsiasi reclamo presentato contro Sonova per violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante da o in relazione alla fabbricazione, fornitura o utilizzo di beni e/o servizi, nella misura in cui il reclamo sia attribuibile agli atti o alle omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;

b) qualsiasi reclamo presentato contro Sonova da una terza parte per morte, lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da o in relazione a difetti nei beni e/o servizi, nella misura in cui i difetti siano attribuibili ad atti o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e

c) qualsiasi reclamo presentato contro Sonova da una terza parte derivante da o in relazione alla fornitura di beni e/o servizi, nella misura in cui tale reclamo derivi dalla violazione, dall'esecuzione negligente o dal mancato o ritardato adempimento del Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori. Ciò include il diritto di responsabilità del prodotto o una base comparabile e si basa su difetti dei beni per i quali il Fornitore è responsabile, nella misura in cui il Fornitore stesso sarebbe anche direttamente responsabile.

Nella misura massima consentita dalla legge, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per eventuali danni consequenziali o punitivi. La presente clausola 9 resterà valida anche dopo la risoluzione del Contratto.

10. Fine del contratto, forza maggiore

Sonova può rescindere il Contratto per iscritto in uno dei seguenti casi o se si verificano altre circostanze che rendono irragionevole per Sonova rimanere vincolata al Contratto fino alla successiva data di scadenza prevista, in particolare:

a) Se il Fornitore diventa insolvente o viene presentata una petizione di fallimento o vengono avviate procedure di insolvenza da o contro di esso, o se effettua una cessione a beneficio dei suoi creditori, viene posto nelle mani di un curatore o sequestratario, o liquida la propria attività.

b) Se il Fornitore diventa direttamente o indirettamente controllato da una società o un gruppo che compete con l'attività principale della parte recedente.

c) Se il Fornitore viola uno qualsiasi dei suoi obblighi essenziali ai sensi del presente Accordo e non rimedia a tale violazione entro un mese dal ricevimento di una notifica scritta che specifichi i dettagli della violazione;

d) Se una delle parti non riesce a fare tutto o parte di quello che deve fare secondo questo accordo a causa di un event forza maggiore (come un atto di guerra (dichiarata o no), un atto di terrorismo, anche una minaccia di terrorismo, cose imprevedibili (anche non fare niente) da parte di qualsiasi autorità governativa (ufficiale o non ufficiale), rivolte, rivoluzioni, incendi, terremoti, inondazioni, pandemie virali, esplosioni, sabotaggi, uragani, bufere di neve, scioperi) su cui le parti non hanno alcun controllo, o altri eventi simili imprevedibili al di fuori del ragionevole controllo delle parti.

Se un event forza maggiore rende impossibile o irragionevole per Sonova portare avanti il contratto, per tutto il tempo che dura, Sonova non dovrà accettare la merce e pagare il corrispettivo entro il termine previsto. Sonova dovrà informare il Fornitore di questo e, in buona fede, adattare i propri obblighi alle nuove circostanze.

11. Assicurazione

Durante la durata del Contratto e per un periodo di tre (3) anni successivi, il Fornitore dovrà mantenere in vigore, presso una compagnia assicurativa affidabile, un'assicurazione di responsabilità professionale, un'assicurazione di responsabilità civile per prodotti e un'assicurazione di responsabilità civile generale per coprire le responsabilità che potrebbero sorgere ai sensi o in relazione al Contratto, con una copertura non inferiore a 5 milioni di euro per incidente, e dovrà, su richiesta di Sonova, produrre sia il certificato assicurativo che dettagli la copertura sia la ricevuta del premio dell'anno in corso per ciascuna assicurazione.

12. Visite

Sonova o i suoi rappresentanti avranno il diritto di effettuare visite presso i locali del Fornitore dove i servizi sono resi e/o i beni sono fabbricati, imballati e/o immagazzinati, i loro conti e registri, per verificare la conformità del Fornitore ai termini del Contratto, inclusa la conformità al Codice di Condotta di Sonova e al SCoC.

13. Riservatezza

Informazioni Riservate” qualsiasi informazione non pubblica riguardante l'attività, i beni, gli affari, i clienti o i Fornitori dell'altra parte. Qualsiasi specifica di prodotto o servizio sviluppata da o per Sonova, insieme a qualsiasi requisito, design o altro materiale fornito al Fornitore, sarà considerata Informazione Riservata di Sonova. Le Informazioni Riservate includeranno anche l'esistenza del rapporto tra Fornitore e Sonova.

Ciascuna parte si impegna a non divulgare in nessun momento a nessuna persona alcuna Informazione Riservata dell'altra parte, salvo quanto consentito nella presente clausola 13. Nessuna delle parti utilizzerà le informazioni riservate dell'altra parte per scopi diversi dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi o in relazione al Contratto.

Ciascuna parte può divulgare le Informazioni riservate dell'altra parte:

a) ai propri dipendenti, funzionari, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti che necessitano di conoscere tali informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti della parte o dell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto. Ciascuna parte dovrà garantire che i propri dipendenti, funzionari, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti ai quali divulga le Informazioni Riservate dell'altra parte rispettino la presente clausola 13; e

b) come richiesto dalla legge, da un tribunale competente o da qualsiasi autorità governativa o regolamentare.

14. Pubblicità

In assenza di autorizzazione scritta da parte di Sonova, il Fornitore non deve menzionare le sue relazioni commerciali con Sonova in alcuna pubblicità o pubblicazione. Qualsiasi utilizzo a fini pubblicitari dell'ordine Sonova e/o dei beni fabbricati nell'ambito dell'ordine è consentito solo con il previo consenso scritto di Sonova.

15. Conformità alle normative

15.1. Rispettare il regolamento REACH

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (“REACH”), regola un gran numero di sostanze estremamente preoccupanti (“SVHC”). Ulteriori sostanze vengono aggiunte all'elenco delle sostanze candidate SVHC circa ogni 6 mesi. Tutte le parti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova dovranno essere conformi ai requisiti REACH in qualsiasi momento. Il Fornitore è obbligato a informare immediatamente Sonova dell'identità e della concentrazione di qualsiasi sostanza SVHC che costituisca più dello 0,1% del peso di qualsiasi parte, materiale o prodotto fornito a Sonova. Al fine di supportare la rendicontazione di Sonova ai sensi della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, le informazioni su eventuali presentazioni al database SCIP pertinenti alle parti, ai materiali e ai prodotti Sonova dovranno essere messe a disposizione di Sonova.

15.2. Conformità alla direttiva RoHS dell'Unione Europea

Tutte le parti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova dovranno essere conformi in qualsiasi momento ai requisiti della Direttiva europea sulla restrizione delle sostanze pericolose (2011/65/UE), come modificata di volta in volta (“RoHS”). Il Fornitore è obbligato a informare Sonova sullo stato attuale di conformità RoHS di qualsiasi parte, materiale o prodotto fornito a Sonova, nonché sulle esenzioni applicabili e su eventuali modifiche dello stato di conformità.

Per esempio, quando finiscono le esenzioni che si possono usare.

15.3. Conservazione dei documenti, tracciabilità

Il Fornitore dovrà conservare registrazioni di produzione accurate dei beni fabbricati e forniti ai sensi del Contratto inclusi, senza limitazioni, tutti i registri richiesti dalle leggi applicabili e il file della cronologia di progettazione per i beni. I lotti di produzione dovranno essere identificati con numeri di lotto individuali al fine di consentire la tracciabilità dei beni, dei registri di ispezione finale e dei parametri di processo per scopi di analisi dei guasti.

15.4. Controlli

Il Fornitore dovrà assicurarsi di essere pronto a essere, e si permetterà di essere, sottoposto a audit da qualsiasi organismo notificato o autorità di regolamentazione pertinente in qualsiasi momento. In relazione agli audit, il Fornitore dovrà informare tempestivamente Sonova di qualsiasi audit annunciato in relazione ai beni forniti a Sonova o ordinati da Sonova; informare immediatamente Sonova per iscritto di tutti i requisiti e di eventuali riscontri di non conformità effettuati da organismi notificati o autorità di regolamentazione in occasione di un audit in relazione ai beni; e rispondere e rettificare tali requisiti e qualsiasi riscontro di non conformità in relazione ai beni il prima possibile.

16. Dogana, origine, controllo delle esportazioni

Al più tardi al momento della spedizione dei Prodotti, il Fornitore dovrà fornire a Sonova e al broker doganale nominato da Sonova, tramite email comunicata al Fornitore da Sonova, le seguenti informazioni e documenti: fattura commerciale/fattura proforma; documenti di origine preferenziale; note di consegna, nome e contatto dello spedizioniere scelto e mezzo di trasporto; ufficio doganale utilizzato; e qualsiasi altro documento o informazione che possa essere richiesto per il trasporto e lo sdoganamento. Se la mancata fornitura delle suddette informazioni e documenti a Sonova comporta l'applicazione di dazi all'importazione a Sonova, Sonova si riserva il diritto di richiedere l'importo corrispondente al Fornitore.

Il Fornitore dovrà informare Sonova di eventuali restrizioni all'esportazione applicabili nel paese di produzione e/o spedizione dei beni e/o servizi e fornire tutte le informazioni pertinenti che Sonova ragionevolmente richiede per garantire la conformità di Sonova alle normative sul controllo delle esportazioni e sulla conformità commerciale a livello mondiale. Il Fornitore dovrà informare Sonova se i beni sono soggetti a qualsiasi licenza di esportazione/riesportazione ai sensi della legge/regolamenti statunitensi. Se il Fornitore si trova in Svizzera o in uno stato membro dell'Unione Europea, il Fornitore dovrà informare Sonova su qualsiasi obbligo di ottenere una licenza di esportazione per i beni soggetti alle restrizioni di controllo delle esportazioni svizzere o dell'Unione Europea e alle restrizioni di controllo delle esportazioni nazionali degli stati membri dell'UE, a seconda dei casi. Il Fornitore dovrà fornire a Sonova il numero di classificazione dei beni, se applicabile (ad es. ECCN-Export Control Classification Number per i prodotti statunitensi, "AL-Number" per le consegne elencate nella lista di controllo delle esportazioni tedesca, ecc.) e informare Sonova di eventuali eccezioni di licenza disponibili per i beni.

17. Prezzo, fatturazione, come pagare

Il prezzo dei beni o dei servizi (a seconda dei casi) sarà il prezzo indicato nell'ordine Sonova, sono prezzi fissi, a condizione che non sia in vigore una riduzione generale dei prezzi del Fornitore. Se nessun prezzo è quotato o altrimenti concordato per iscritto da Sonova, si applicherà il prezzo indicato nel listino prezzi pubblicato dal Fornitore in vigore alla data dell'ordine Sonova. Nessun costo aggiuntivo sarà efficace se non concordato per iscritto da Sonova.

Salvo diversa indicazione, i prezzi sono indicati IVA inclusa. Laddove il prezzo escluda importi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA), Sonova sarà inoltre tenuta a pagare al Fornitore l'IVA all'aliquota richiesta dalla legge, previa ricezione di una fattura IVA valida. Il prezzo include i costi di imballaggio, assicurazione e trasporto dei beni. Il numero di riferimento dell'ordine correlato deve essere indicato sulla fattura. Una fattura separata per ogni ordine deve essere emessa a Sonova, a meno che nell'ordine non sia specificato un indirizzo diverso di un'Affiliata.

Il pagamento va fatto come indicato nell'ordine.

Salvo diverso accordo in singoli casi, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna completa e dal ricevimento dei documenti completi con uno sconto del 3% o entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, comunque, al più presto dopo l'accettazione dei beni o servizi da parte di Sonova, rigorosamente netto. Non sono accettate spedizioni in contrassegno o tratte. Lo stesso vale anche per le consegne parziali, se concordate. I ritardi derivanti da fatture errate o incomplete non influiranno sui periodi di sconto.

18. Dove si fa tutto, giurisdizione, legge da seguire, separabilità

18.1. Il posto dove si fanno la consegna e il pagamento è, se non c'è altro scritto nell'ordine, Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania.

18.2. Qualsiasi controversia sarà sottoposta al Tribunale Civile di Hannover, Germania, o, a scelta di Sonova, al tribunale competente presso il domicilio del Fornitore.

18.3. Le relazioni giuridiche contrattuali ed extracontrattuali tra Sonova e il Fornitore sono soggette al diritto sostanziale tedesco, in particolare al Codice Civile tedesco (BGB) e al Codice Commerciale tedesco (HGB), con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci). Se viene impiegata la terminologia della pratica commerciale, si utilizzeranno gli INCOTERMS 2020 della Camera di Commercio Internazionale e le disposizioni in merito stabilite nelle presenti “Condizioni Generali di Acquisto”.

18.4. Se una parte di queste Condizioni generali di acquisto dovesse essere o diventare legalmente non valida o nulla, in tutto o in parte, questo non influirà sulla validità delle altre parti.

Tedesco

Sonova Consumer Hearing GmbH

Condizioni generali di acquisto e di vendita

Data: 11 dicembre 2024

1. Informazioni generali

Für alle Bestellungen der Sonova Consumer Hearing GmbH ("Sonova") für Waren und/oder Dienstleistungen bei einem Lieferanten, Dienstleister oder eines anderen Auftragnehmers (nachfolgend "Lieferant" genannt) gelten die vorliegenden Allgemeinen Einkaufs- und Geschäftsbedingungen der Sonova ("AGB"). Mit der Annahme der Bestellung erklärt sich der Lieferant mit diesen AGB vollumfänglich und vorbehaltlos einverstanden. Andere Bedingungen, auch abweichende oder zusätzliche Bedingungen des Lieferanten, auch solche, die in der Auftragsbestätigung oder Rechnung des Lieferanten enthalten sind, finden keine Anwendung, es sei denn, Sonova stimmt diesen Bedingungen ausdrücklich schriftlich zu. Solche widersprechenden oder zusätzlichen Bedingungen gelten auch dann nicht, wenn Sonova in Kenntnis solcher widersprechenden oder zusätzlichen Bedingungen ihre Verpflichtungen erfüllt, ohne ihnen ausdrücklich zu widersprechen.

Quando serve, quando diciamo "Sonova" ci riferiamo a Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania, ma può anche includere le società collegate definite qui sotto. Tutti i diritti di Sonova in base a questi Termini e condizioni generali valgono anche per le società affiliate, se e nella misura in cui queste società affiliate acquistano, elaborano o distribuiscono beni e/o servizi forniti in base a questi Termini e condizioni generali o vengono utilizzate in relazione a beni e/o servizi forniti in base a questi Termini e condizioni generali.

"Verbundene Unternehmen" sind die Muttergesellschaften der Sonova Consumer Hearing GmbH, d.h. die Sonova AG, die Sonova Holding AG und jede juristische Person, an der die Sonova Holding AG direkt oder indirekt mindestens 50 % der stimmberechtigten Aktien oder ähnlicher Stimmrechte besitzt oder kontrolliert, oder bei der die Sonova Holding AG anderweitig die Möglichkeit hat, die Geschäftsführung zu leiten, wobei eine solche juristische Person nur so lange als verbundenes Unternehmen gilt, wie eine solche Kontrolle besteht.

"Contratto" o "Accordo" si riferisce al contratto/accordo tra Sonova e il Fornitore per la vendita e l'acquisto di beni e/o servizi in conformità con le presenti Condizioni Generali. Il contratto/accordo si perfeziona con l'accettazione dell'ordine ai sensi del punto 4 seguente.

2. Conformità

Mit dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen an Sonova akzeptiert der Lieferant die Einhaltung des Sonova-Verhaltenskodex und der Sonova Supplier Code of Conduct ("SCoC"). Die aktuelle Version des Sonova-Verhaltenskodex und der SCoC ist auf der Sonova-Website https://www.sonova.com/en/regulations-principles veröffentlicht.

Der Lieferant ist verpflichtet, bei der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen alle jeweils geltenden Gesetze, Statuten, Vorschriften und Kodizes einzuhalten.

3. Offerta del Fornitore

L'offerta del Fornitore è vincolante per il periodo specificato nella richiesta d'offerta di Sonova o nell'offerta del Fornitore e include o fa riferimento a tutte le condizioni pertinenti ai sensi del punto 1 delle presenti Condizioni Generali.

4. Accettazione degli ordini e modifiche agli ordini

4.1. Sono validi solo gli ordini scritti via e-mail, fax o posta. Gli ordini sono vincolanti per Sonova solo se effettuati per iscritto sul modulo d'ordine di Sonova o tramite l'accettazione scritta dell'offerta del Fornitore da parte di Sonova. Gli ordini effettuati verbalmente o telefonicamente sono vincolanti per Sonova solo se confermati dalla successiva trasmissione di un ordine scritto.

4.2. In caso di errori evidenti, errori di battitura e di calcolo negli ordini, documenti, disegni e piani presentati da Sonova, questi non sono vincolanti per Sonova. Il Fornitore è obbligato a segnalare tali errori a Sonova. Ciò vale anche per la mancanza di documentazione.

4.3. Bestellungen werden durch eine formelle Auftragsbestätigung in schriftlicher Form bestätigt (d.h. vom Lieferanten angenommen). Die zugehörige Sonova-Bestellnummer ist in der Auftragsbestätigung anzugeben. Wird die Sonova-Bestellung nicht innerhalb von fünf Tagen nach Versand durch den Lieferanten bestätigt, abgelehnt oder eine Änderung verlangt, so gilt die Bestellung als akzeptiert.

4.4. I prezzi indicati sugli ordini di Sonova sono prezzi fissi e definitivi. Le modifiche all'ordine richiedono il previo consenso scritto di Sonova.

5. Consegne e Garanzia

5.1. Il Fornitore garantisce che i beni e/o servizi (ove applicabile):

a) corrispondere alla loro descrizione e a tutte le specifiche applicabili;

b) siano di qualità soddisfacente e idonei a qualsiasi scopo dichiarato dal Fornitore o comunicato al Fornitore da Sonova, esplicitamente o implicitamente, e Sonova si affida alle capacità e al giudizio del Fornitore a tale riguardo;

c) se si tratta di beni fabbricati, siano esenti da difetti di progettazione, materiali e lavorazione e rimangano tali per ventiquattro (24) mesi dalla consegna; e

d) alle anwendbaren gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in Bezug auf die Herstellung, Kennzeichnung, Verpackung, Lagerung, Handhabung und Lieferung der Waren erfüllen.

5.2. Il Fornitore garantisce di possedere e mantenere in ogni momento tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie per l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

5.3. Sonova può ispezionare e testare i beni e/o servizi in qualsiasi momento prima della consegna. Il Fornitore rimane pienamente responsabile per i beni e/o servizi nonostante tale ispezione o test, e gli obblighi del Fornitore derivanti dal contratto non saranno ridotti o altrimenti pregiudicati da tale ispezione o test.

5.4. Im Falle der Lieferung von nicht vertragsgemäßen oder mangelhaften Waren und/oder Dienstleistungen kann Sonova nach eigenem Ermessen vom Lieferanten verlangen, dass dieser innerhalb der von Sonova gesetzten Frist entweder (i) die Waren und/oder Dienstleistungen auf Risiko und Kosten des Lieferanten repariert oder (ii) ersetzt, oder (iii) Sonova den Kaufpreis für die nicht vertragsgemäßen Waren und/oder Dienstleistungen zurückerstattet. Im Falle des Ersatzes oder der Rückerstattung vereinbaren der Lieferant und Sonova, dass Sonova aus Gründen der Kosteneffizienz nicht verpflichtet ist, die mangelhaften oder nicht konformen Waren an den Lieferanten zurückzusenden, und dass sie die mangelhaften oder nicht konformen Waren nach eigenem Ermessen und auf Kosten des Lieferanten entsorgen kann. Alternativ kann Sonova die Waren und/oder Dienstleistungen von einer anderen Quelle beziehen, wobei die dadurch entstehenden Mehrkosten vom Lieferanten an Sonova zu zahlen sind. Die Rechte von Sonova gemäß dieser Klausel gelten zusätzlich zu und nicht anstelle von anderen vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen Rechtsmitteln. Der Lieferant wird nicht konforme Waren und/oder Dienstleistungen nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sonova ersetzen.

5.5. Il Fornitore è responsabile per i lavori eseguiti dai suoi subfornitori o subappaltatori allo stesso modo come se fossero i propri lavori.

5.6. Für Reparaturen gilt eine Garantie von zwölf (12) Monaten. Für Ersatzlieferungen gilt eine Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten.

6. Consegna

6.1. Der Lieferant muss sicherstellen, dass:

a) i beni siano adeguatamente imballati e assicurati in modo da raggiungere la loro destinazione in buone condizioni;

b) jeder Warenlieferung ein Lieferschein beiliegt, auf dem das Datum der Bestellung, die Bestellnummer, Art und Menge der Ware (gegebenenfalls einschließlich der Referenznummer der Ware), allfällige besondere Lagerungsvorschriften und, bei Teillieferungen, der noch ausstehende Restbetrag der zu liefernden Ware vermerkt sind; und

c) qualora Sonova richieda al Fornitore la restituzione del materiale di imballaggio, ciò deve essere chiaramente indicato sulla bolla di consegna. I costi per la restituzione del materiale di imballaggio sono a carico del Fornitore.

6.2. Date e termini di consegna

Le date di consegna indicate da Sonova nell'ordine sono vincolanti per il Fornitore, a meno che non vengano immediatamente corrette dal Fornitore stesso ("Data di Consegna"). Le date di consegna indicate si intendono come "arrivo della merce nel luogo di consegna concordato durante il normale orario di lavoro di Sonova o secondo le istruzioni di Sonova". Salvo diversa indicazione, si applicano i termini di consegna DAP (di seguito "Delivery at Place") Incoterm, luogo di destinazione designato ai sensi del punto 18 seguente. Sonova fa riferimento agli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale.

La proprietà e il rischio di perdita o danneggiamento dei prodotti passano dal Fornitore a Sonova al momento della consegna. Il Fornitore si assume pertanto tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti fino alla loro consegna ai sensi del presente articolo 6.2.

Il Fornitore deve notificare immediatamente per iscritto a Sonova qualora si verifichino circostanze per cui la data di consegna concordata non possa essere rispettata. Se sono previsti ritardi, il Fornitore deve comunicarlo per iscritto a Sonova in tempo utile. Se il Fornitore non rispetta la data di consegna, Sonova – fatti salvi gli altri suoi diritti legali – ha il diritto, a sua discrezione, di addebitare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del valore netto dell'ordine per ogni settimana iniziata, fino a un massimo del 5% del valore netto dell'ordine, e/o di recedere dal contratto.

La penale pagata sarà imputata a un eventuale diritto al risarcimento dei danni. Inoltre, si applicano i rimedi legali di cui al punto 7.

Se il Fornitore consegna una quantità di beni superiore o inferiore a quella ordinata e Sonova accetta la consegna, la fattura dei beni sarà corretta proporzionalmente. Le consegne parziali e le consegne anticipate richiedono il previo consenso scritto di Sonova. Se sono state concordate consegne parziali, queste possono essere fatturate e pagate separatamente. Tuttavia, la mancata consegna puntuale o completa di una quantità parziale da parte del Fornitore o un difetto in una quantità parziale dà diritto a Sonova anche ai rimedi di cui all'articolo 7.

7. Diritti di Sonova

Se i beni e/o servizi non vengono consegnati entro la data di consegna o non sono conformi agli obblighi di cui al punto 5.1 delle presenti Condizioni Generali, Sonova, senza limitazione degli altri suoi diritti o rimedi e indipendentemente dal fatto che abbia accettato o meno i beni e/o servizi, può, a sua discrezione, esercitare uno o più dei seguenti diritti e rimedi:

a) annullare l'ordine;

b) rifiutare i beni/servizi (in tutto o in parte) e, in caso di consegna di beni, restituire i beni al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo;

c) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire i beni e/o servizi contestati o di rimborsare integralmente il prezzo dei beni/servizi contestati (se già pagato);

d) rifiutare l'accettazione di consegne successive di beni/servizi che il Fornitore tenti di fornire;

e) recuperare dal Fornitore i costi sostenuti da Sonova per l'approvvigionamento di beni/servizi sostitutivi da terzi; e

f) richiedere il risarcimento per tutti gli altri costi, perdite o spese sostenuti da Sonova e che siano in qualsiasi modo riconducibili all'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore.

8. Documentazione / Mezzi di produzione

Tutti i documenti, i mezzi e/o i mezzi di produzione (di seguito "DMoP") forniti o pagati in tutto o in parte da Sonova, come disegni, calcoli, modelli, matrici, utensili, stampi e campioni, non possono essere copiati senza la previa autorizzazione scritta di Sonova e rimangono di esclusiva proprietà di Sonova, insieme a tutti i diritti di proprietà intellettuale, come i diritti d'autore o di brevetto sui DMoP. I DMoP sono informazioni confidenziali di Sonova e devono essere trattati come tali ai sensi della clausola 13 seguente.

Il Fornitore è responsabile di garantire che i DMoP siano utilizzati esclusivamente allo scopo di fornire beni e/o servizi a Sonova. Qualsiasi altro utilizzo dei DMoP è severamente vietato. Il Fornitore è tenuto a custodire i DMoP a proprio rischio, a mantenerli in buono stato fino alla restituzione a Sonova e a utilizzarli solo in conformità alle istruzioni scritte o all'autorizzazione di Sonova. I DMoP devono essere restituiti a Sonova dopo l'uso o smaltiti a discrezione di Sonova.

9. Risarcimento

Fatti salvi gli altri diritti di Sonova e rinunciando all'eccezione di prescrizione, il Fornitore indennizza Sonova da tutte le passività, i costi, le spese, i danni e le perdite (esclusi i danni consequenziali e i danni esemplari) e tutti gli altri costi e spese professionali ragionevoli subiti o sostenuti da Sonova a seguito di o in relazione, in particolare, a:

a) tutte le rivendicazioni contro Sonova per violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, derivanti da o in relazione alla fabbricazione, fornitura o utilizzo di

beni e/o servizi, nella misura in cui il reclamo sia riconducibile ad azioni o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, rappresentanti o subfornitori;

b) tutte le rivendicazioni di terzi contro Sonova per morte, lesioni personali o danni materiali, derivanti da o in relazione a difetti nei beni e/o servizi, nella misura in cui i difetti siano riconducibili ad azioni o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori; e

c) tutte le rivendicazioni avanzate da terzi contro Sonova derivanti da o in relazione alla fornitura di beni e/o servizi, nella misura in cui tali rivendicazioni derivino dalla violazione, dall'adempimento negligente o dal mancato o ritardato adempimento del contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori. Ciò include la legge sulla responsabilità del prodotto o una base comparabile e si basa su difetti della merce per i quali il Fornitore è responsabile, nella misura in cui egli stesso sarebbe direttamente responsabile.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per danni consequenziali o esemplari. Questa clausola 9 rimane valida anche dopo la cessazione del contratto.

10. Fine, forza maggiore

Sonova può risolvere il contratto per iscritto se si verifica uno dei seguenti eventi o se si verificano altre circostanze che rendono irragionevole per Sonova rimanere vincolata al contratto fino alla successiva data di risoluzione ordinaria, in particolare:

a) Se il Fornitore diventa insolvente o viene presentata un'istanza di fallimento o viene avviata una procedura di insolvenza da o contro di esso, se effettua una cessione a favore dei suoi creditori, il Fornitore è sottoposto a un curatore fallimentare o a un amministratore giudiziario o l'azienda viene liquidata.

b) Se il Fornitore è controllato, direttamente o indirettamente, da un'azienda o un gruppo che compete con l'attività principale della parte recedente.

c) Se il Fornitore viola uno dei suoi obblighi essenziali ai sensi del presente contratto e non rimedia a tale violazione entro un mese dal ricevimento di una notifica scritta che ne specifichi i dettagli;

d) Se una parte non è in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente contratto a causa di forza maggiore (ad esempio, guerra (dichiarata o meno)). Atti di guerra (dichiarata o non dichiarata), atti terroristici incluse minacce terroristiche, atti imprevedibili (inclusa l'omissione di atti) di autorità governative (de jure o de facto), disordini, rivoluzioni, incendi, terremoti, inondazioni, pandemie, esplosioni, sabotaggi, uragani, tempeste di neve, scioperi), sui quali le parti non hanno alcun controllo, o altri eventi imprevedibili simili che sfuggono al controllo delle parti.

Inoltre, se un evento di forza maggiore rende impossibile o irragionevole per Sonova l'adempimento del contratto, Sonova è esonerata dall'obbligo di accettare la merce e fornire la controprestazione corrispondente entro i termini previsti per la durata dell'evento. Sonova è tenuta a informare il Fornitore di tale situazione e ad adeguare i propri obblighi alle mutate circostanze in buona fede.

11. Assicurazione

Il Fornitore è tenuto a mantenere, per tutta la durata del contratto e per un periodo di tre (3) anni successivi, presso una rinomata compagnia assicurativa, un'assicurazione di responsabilità civile professionale, un'assicurazione di responsabilità civile del prodotto e un'assicurazione di responsabilità civile generale per coprire le passività che possono derivare da o in relazione al contratto, con una somma assicurata di almeno 5 milioni di

EUR per sinistro e, su richiesta di Sonova, di presentare sia la polizza assicurativa con i dettagli della copertura sia la ricevuta del premio dell'anno in corso per ogni assicurazione.

12. Visite

Sonova o i suoi rappresentanti hanno il diritto di ispezionare i locali del Fornitore in cui i servizi vengono forniti e/o le merci vengono prodotte, imballate e/o immagazzinate, nonché la contabilità e i registri, al fine di verificare la conformità del Fornitore ai termini del contratto, inclusa la conformità al Codice di Condotta Sonova e al SCoC.

13. Riservatezza

"Informazioni Riservate" sono tutte le informazioni non pubbliche relative alle attività, ai beni, agli affari, ai clienti o ai fornitori dell'altra parte. Tutte le specifiche di prodotto o servizio sviluppate da o per Sonova, insieme a tutti i requisiti, i progetti o altri materiali forniti al Fornitore, sono considerate informazioni riservate di Sonova. Le informazioni riservate includono anche l'esistenza del rapporto tra il Fornitore e Sonova.

Ciascuna parte si impegna a non divulgare in nessun momento informazioni confidenziali dell'altra parte a nessuna persona, salvo quanto consentito dalla presente clausola 13. Nessuna parte può utilizzare le informazioni confidenziali dell'altra parte per scopi diversi dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempimento dei propri obblighi derivanti da o in relazione al contratto.

Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate dell'altra parte:

a) ai propri dipendenti, dirigenti, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti che necessitano di conoscere tali informazioni per esercitare i diritti della parte o adempiere ai propri obblighi ai sensi del contratto. Ciascuna parte si assicura che i propri dipendenti, dirigenti, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti a cui divulga le informazioni riservate dell'altra parte rispettino la presente clausola 13; e

b) nella misura richiesta dalla legge, da un tribunale competente o da un'autorità governativa o di regolamentazione.

14. Pubblicità

Senza l'autorizzazione scritta di Sonova, il Fornitore non può menzionare i propri rapporti commerciali con Sonova in alcuna pubblicità o pubblicazione. L'uso dell'ordine Sonova e/o dei beni prodotti nell'ambito dell'ordine a fini pubblicitari è consentito solo previo consenso scritto di Sonova.

15. Conformità alle normative

15.1. Conformità alla Direttiva REACH

La Direttiva (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH") disciplina un gran numero di sostanze estremamente preoccupanti ("SVHC"). Circa ogni 6 mesi, ulteriori sostanze vengono aggiunte all'elenco delle sostanze candidate SVHC. Tutte le parti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova devono essere sempre conformi ai requisiti REACH. Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente Sonova sull'identità e la concentrazione di ogni sostanza SVHC che costituisca più dello 0,1% del peso di una parte, un materiale o un prodotto fornito a Sonova. Per supportare Sonova nella rendicontazione ai sensi della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, devono essere fornite a Sonova informazioni su tutti gli inserimenti nel database SCIP che sono rilevanti per le parti, i materiali e i prodotti di Sonova.

15.2. Conformità alla Direttiva EU-RoHS

Tutte le parti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova devono essere sempre conformi ai requisiti della Direttiva europea sulla restrizione delle sostanze pericolose (2011/65/UE) nella sua versione di volta in volta valida ("RoHS"). Il Fornitore è tenuto a informare Sonova sullo stato attuale di conformità RoHS di tutte le parti, i materiali o i prodotti forniti a Sonova, nonché sulle deroghe applicabili e su eventuali modifiche dello stato di conformità, ad esempio la scadenza delle deroghe applicabili.

15.3. Conservazione delle registrazioni, tracciabilità

Il Fornitore deve conservare registrazioni di produzione accurate relative ai beni fabbricati e consegnati ai sensi del contratto, inclusi, ma non limitati a, tutti i registri richiesti dalle leggi applicabili e la documentazione di progettazione per i beni. I lotti di produzione devono essere identificati con numeri di lotto individuali per consentire la tracciabilità dei beni nei registri di controllo finale e dei parametri di processo ai fini dell'analisi dei difetti.

15.4. Controlli

Il Fornitore garantisce di essere sempre pronto a sottoporsi a audit da parte di un organismo notificato o di un'autorità di regolamentazione competente. In relazione agli audit, il Fornitore deve informare immediatamente Sonova di ogni audit annunciato in relazione ai beni forniti o ordinati da Sonova; informare immediatamente Sonova per iscritto su tutti i requisiti e le constatazioni di organismi notificati o autorità di vigilanza in occasione di un audit relativo ai beni; e rispondere e correggere tali requisiti e constatazioni relativi ai beni il più rapidamente possibile.

16. Dazi, origine, controllo delle esportazioni

Al più tardi al momento della spedizione dei prodotti, il Fornitore deve fornire a Sonova e all'agente doganale incaricato da Sonova, via e-mail, le seguenti informazioni e documenti: fattura commerciale/proforma, documenti di origine preferenziale, bolle di consegna, nome e contatto dello spedizioniere e del mezzo di trasporto scelti, ufficio doganale utilizzato e tutti gli altri documenti o informazioni necessari per il trasporto e lo sdoganamento. Qualora le suddette informazioni e documenti non vengano forniti a Sonova, Sonova si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'importo corrispondente.

Il Fornitore informa Sonova su tutte le restrizioni all'esportazione applicabili nel paese di fabbricazione e/o spedizione dei beni e/o servizi e fornisce tutte le informazioni pertinenti che Sonova ragionevolmente richiede per garantire la conformità di Sonova alle normative globali sul controllo delle esportazioni e sul commercio. Il Fornitore informa Sonova se i beni sono soggetti a una licenza di esportazione/riesportazione ai sensi della legge/normativa statunitense. Se il Fornitore è residente in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione Europea, informa Sonova sull'obbligo di ottenere un'autorizzazione all'esportazione per i beni soggetti alle restrizioni di controllo delle esportazioni della Svizzera o dell'Unione Europea o alle restrizioni nazionali di controllo delle esportazioni degli Stati membri dell'UE. Il Fornitore deve comunicare a Sonova il rispettivo numero di classificazione della merce (ad esempio, ECCN-Export Control Classification Number per i prodotti statunitensi, "numero AL" per le consegne elencate nella lista di controllo delle esportazioni tedesca, ecc.) e informare Sonova su eventuali esenzioni di licenza per i beni.

17. Prezzo, fatturazione, condizioni di pagamento

Il prezzo per beni o servizi (a seconda dei casi) è quello stabilito nell'ordine Sonova. Si tratta di prezzi fissi, a meno che non sia in vigore una riduzione generale dei prezzi da parte del fornitore. Se non è indicato alcun prezzo o non è stato concordato diversamente per iscritto da Sonova, si applica il prezzo secondo il listino prezzi pubblicato dal fornitore, valido al momento dell'ordine Sonova. I supplementi sono validi solo se concordati per iscritto da Sonova.

Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono IVA inclusa. Se l'IVA non è inclusa nel prezzo, Sonova è inoltre tenuta a pagare al fornitore l'IVA nella misura prevista dalla legge, previa ricezione di una fattura IVA valida. Il prezzo include i costi di imballaggio, assicurazione e trasporto della merce. Sulla fattura deve essere indicato il numero d'ordine corrispondente. Per ogni ordine deve essere emessa una fattura separata a Sonova, a meno che nell'ordine non sia specificato un indirizzo diverso di una società affiliata.

Il pagamento deve essere effettuato nella forma indicata nell'ordine. Salvo diverso accordo nel singolo caso, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla consegna completa e dalla ricezione della documentazione completa con uno sconto del 3% o entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, ma non prima dell'accettazione della merce o del servizio da parte di Sonova, al netto. Le spedizioni in contrassegno non richieste o le cambiali non saranno accettate. Ciò vale anche per le consegne parziali, se concordate.

Ritardi derivanti da fatture errate o incomplete non influiscono sui termini di sconto.

18. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile, clausola salvatoria

18.1. Il posto di consegna e pagamento è, a meno che non sia specificato diversamente nell'ordine, Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania.

18.2. Il foro competente per tutte le controversie è il Tribunale di Hannover, Germania, o, a scelta di Sonova, il Tribunale presso la sede del fornitore.

18.3. Le relazioni giuridiche contrattuali ed extracontrattuali tra Sonova e il Fornitore sono regolate dal diritto materiale tedesco, in particolare dal Codice Civile (BGB) e dal Codice Commerciale (HGB), con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (UN-CISG). Se viene utilizzata la terminologia degli usi commerciali, si applicano gli INCOTERMS 2020 della Camera di Commercio Internazionale e le disposizioni ivi stabilite nelle presenti "Condizioni Generali di Acquisto e Commerciali".

18.4. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e Commerciali sia o diventi in tutto o in parte inefficace o nulla, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.