ITALIANO
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Sonova Consumer Hearing GmbH
Condizioni generali di acquisto
Data di entrata in vigore: 11 novembre 2024
1. Informazioni generali
Tutti gli ordini effettuati dal fornitore o da un altro appaltatore (di seguito denominato "Fornitore") presso Sonova Consumer Hearing GmbH ("Sonova") per beni e/o servizi sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto di Sonova ("CGA"). L'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore implica la piena e incondizionata accettazione da parte sua delle presenti CGA. Non si applicano altre condizioni, incluse eventuali condizioni diverse o aggiuntive del Fornitore, comprese quelle contenute nella conferma d’ordine o nella fattura del Fornitore, a meno che Sonova non accetti espressamente tali condizioni per iscritto.
Tali condizioni contrastanti o aggiuntive non saranno applicabili anche se Sonova adempie ai propri obblighi pur essendo a conoscenza di tali condizioni contrastanti o aggiuntive senza averle espressamente respinte.
Laddove il contesto lo richieda, il riferimento a “Sonova” indica Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania, ma può includere anche le sue affiliate, come definite di seguito. Tutti i diritti di cui Sonova gode ai sensi delle presenti CGC saranno disponibili anche per le Affiliate, se e nella misura in cui queste acquistino, elaborino o distribuiscano beni e/o servizi forniti ai sensi delle presenti CGC o siano oggetto di un reclamo in relazione a beni e/o servizi forniti ai sensi delle presenti CGC.
Per“società affiliata”si intendono le società madri di Sonova Consumer Hearing GmbH, ovvero Sonova AG, Sonova Holding AG e qualsiasi entità giuridica di cui almeno il 50% delle azioni con diritto di voto o diritti di voto simili, attualmente o in futuro, sia posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da Sonova Holding AG, o in cui Sonova Holding AG abbia comunque la possibilità di dirigere la gestione; tuttavia, tale entità giuridica sarà considerata una società affiliata solo fintantoché sussista tale controllo.
Per“Contratto”o“Accordo”si intende il contratto/accordo stipulato tra Sonova e il Fornitore per la vendita e l’acquisto di beni e/o servizi in conformità alle presenti CGC. Il Contratto/Accordo si conclude al momento dell’accettazione dell’ordine, in conformità alla clausola 4 di seguito riportata.
2. Conformità
Vendendo prodotti o servizi a Sonova, il Fornitore accetta di attenersi al Codice di condotta di Sonova e al Codice di condotta per i fornitori di Sonova (“SCoC”). L’ultima versione del Codice di condotta di Sonova e dello SCoC è pubblicata sul sito web di Sonova all’indirizzo https://www.sonova.com/en/regulations-principles.
Nell'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto, il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i codici applicabili di volta in volta in vigore.
3. Preventivo del fornitore
L'offerta del Fornitore sarà vincolante per il periodo indicato nella richiesta di offerta di Sonova o nell'offerta stessa e dovrà includere o fare riferimento a tutti i termini e le condizioni pertinenti, in conformità con la clausola 1 delle presenti CGC.
4. Accettazione e modifiche degli ordini
4.1. Sono validi solo gli ordini scritti inviati via e-mail, fax o posta. Gli ordini sono vincolanti per Sonova solo se sono stati effettuati per iscritto utilizzando il modulo d’ordine di Sonova o tramite l’accettazione scritta da parte di Sonova dell’offerta del Fornitore. Gli ordini effettuati verbalmente o per telefono sono vincolanti per Sonova solo se confermati dall’invio successivo di un ordine scritto.
4.2. Qualora negli ordini, nei documenti, nei disegni e nei progetti presentati da Sonova siano presenti errori evidenti, refusi o errori di calcolo, questi non saranno vincolanti per Sonova. Il Fornitore è tenuto a segnalare tali errori a Sonova. Ciò vale anche in caso di documenti mancanti.
4.3. Gli ordini devono essere confermati (cioè accettati dal Fornitore) tramite una conferma d'ordine formale in forma scritta. Il numero di riferimento dell'ordine Sonova deve essere indicato sulla conferma d'ordine. Se il Fornitore non conferma, rifiuta o richiede modifiche all'ordine Sonova entro cinque giorni dalla sua invio, l'ordine sarà considerato accettato così com'è.
4.4. I prezzi indicati negli ordini di Sonova sono prezzi fissi e non negoziabili. Qualsiasi modifica all'ordine deve essere preventivamente concordata per iscritto con Sonova.
5. Materiali e garanzia
5.1. Il fornitore deve garantire che i beni e/o i servizi (a seconda dei casi) siano:
a) corrispondano alla loro descrizione e alle eventuali specifiche applicabili;
b) essere di qualità soddisfacente e idonei a qualsiasi scopo dichiarato dal Fornitore o comunicato al Fornitore da Sonova, espressamente o implicitamente, e a questo proposito Sonova si affida alla competenza e al giudizio del Fornitore;
c) se si tratta di prodotti finiti, essere privi di difetti di progettazione, materiali e lavorazione e rimanere tali per ventiquattro (24) mesi dalla consegna; e
d) rispettare tutti i requisiti di legge e normativi applicabili in materia di produzione, etichettatura,
imballaggio, stoccaggio, movimentazione e consegna della merce.
5.2. Il Fornitore dovrà garantire di disporre e mantenere in ogni momento tutte le licenze, le autorizzazioni, i permessi e i consensi necessari per adempiere agli obblighi previsti dal Contratto.
5.3. Sonova può ispezionare e testare i beni e/o i servizi in qualsiasi momento prima della consegna. Il Fornitore rimane pienamente responsabile dei beni e/o dei servizi nonostante tali ispezioni o test, e tali ispezioni o test non riducono né incidono in alcun modo sugli obblighi del Fornitore previsti dal Contratto.
5.4. In caso di consegna di beni e/o servizi non conformi o difettosi, Sonova può, a propria discrezione, richiedere al Fornitore, entro il termine da essa stabilito, di (i) riparare o (ii) sostituire i beni e/o i servizi a rischio e spese del Fornitore, oppure (iii) rimborsare a Sonova il prezzo di acquisto dei beni e/o servizi non conformi. In caso di sostituzione o rimborso, il Fornitore e Sonova concordano che, per motivi di efficienza dei costi, Sonova non ha alcun obbligo di restituire al Fornitore i beni difettosi o non conformi e può, a sua esclusiva discrezione e a spese del Fornitore, smaltire i beni difettosi o non conformi. In alternativa, Sonova può acquistare i beni e/o i servizi da una fonte alternativa e qualsiasi spesa extra così sostenuta dovrà essere pagata dal Fornitore a Sonova. I diritti di Sonova ai sensi della presente clausola si aggiungono e non sostituiscono qualsiasi altro rimedio disponibile ai sensi del Contratto o previsto dalla legge. Il Fornitore non sostituirà beni e/o servizi non conformi senza la previa approvazione scritta di Sonova.
5.5. Il Fornitore è responsabile del lavoro svolto dai propri subfornitori o subappaltatori allo stesso modo e come se si trattasse di un lavoro svolto direttamente dal Fornitore stesso.
5.6. Per le riparazioni si applica una garanzia di dodici (12) mesi. Per le sostituzioni si applica una garanzia di ventiquattro (24) mesi.
6. Consegna
6.1. Il fornitore deve garantire che:
a) le merci siano adeguatamente imballate e fissate in modo tale da poter arrivare a destinazione in buone condizioni;
b) ogni consegna di merce sia accompagnata da una bolla di consegna che indichi la data dell'ordine, il numero dell'ordine, il tipo e la quantità della merce (compreso, se del caso, il numero di riferimento della merce), eventuali istruzioni speciali per lo stoccaggio e, se la merce viene consegnata a rate, il saldo della merce ancora da consegnare; e
c) se il Fornitore richiede a Sonova di restituirgli il materiale di imballaggio, ciò deve essere chiaramente indicato sulla bolla di consegna. Tale materiale di imballaggio dovrà essere restituito al Fornitore a spese di quest'ultimo.
6.2. Data e condizioni di consegna
Le date di consegna indicate da Sonova nell'ordine sono vincolanti per il Fornitore, a meno che non vengano immediatamente corrette da quest'ultimo (“Data di consegna”). Per Date di consegna indicate si intende “l’arrivo della merce nel luogo di consegna concordato durante il normale orario di lavoro di Sonova, o secondo le istruzioni di Sonova”. Se non diversamente specificato, i termini di consegna sono DAP ( “Consegna a luogo”) Incoterm, con il luogo di destinazione indicato nella clausola 18 qui sotto. Sonova fa riferimento agli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale.
La proprietà e il rischio di perdita o danneggiamento dei Prodotti passano dal Fornitore a Sonova al momento della consegna.
Pertanto, il Fornitore si assume tutti i rischi di perdita o danneggiamento della merce fino a quando questa non sia stata consegnata ai sensi della presente clausola 6.2.
Il Fornitore dovrà informare Sonova per iscritto immediatamente qualora si verifichino circostanze che potrebbero impedire il rispetto della Data di consegna concordata. Se si prevedono ritardi, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta a Sonova con largo anticipo. Se il Fornitore non rispetta la data di consegna, Sonova avrà il diritto, a sua discrezione e senza pregiudicare eventuali altri diritti legali, di addebitare al Fornitore una penale per inadempimento pari allo 0,5% del valore netto dell'ordine per ogni settimana o frazione di essa, senza superare il 5% del valore netto dell'ordine, e/o di rescindere il contratto. La penale pagata per inadempimento verrà compensata con eventuali richieste di risarcimento danni. Inoltre, si applicano i rimedi previsti dalla clausola 7.
Se il Fornitore consegna una quantità di merce superiore o inferiore a quella ordinata e Sonova accetta la consegna, verrà effettuato un adeguamento proporzionale della fattura relativa alla merce. Le consegne parziali e anticipate richiedono il previo consenso scritto di Sonova. Qualora sia stato concordato che la merce venga consegnata a rate, queste potranno essere fatturate e pagate separatamente. Tuttavia, il mancato rispetto da parte del Fornitore dei tempi di consegna di una qualsiasi rata, o la mancata consegna della stessa, o qualsiasi difetto in una rata, darà diritto a Sonova ai rimedi previsti dalla clausola 7.
7. Soluzioni Sonova
Se i beni e/o i servizi non vengono consegnati alla Data di consegna, o non sono conformi agli impegni di cui alla clausola 5.1 delle presenti CGC, Sonova potrà, senza pregiudicare gli altri suoi diritti o rimedi e indipendentemente dal fatto che abbia accettato o meno i beni e/o i servizi, esercitare a propria discrezione uno o più dei seguenti diritti e rimedi:
a) annullare l'ordine;
b) rifiutare i beni/servizi (in tutto o in parte) e, in caso di fornitura di beni, restituire i beni al Fornitore a rischio e spese del Fornitore stesso;
c) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire i beni e/o i servizi contestati, oppure di rimborsare integralmente il prezzo dei beni/servizi contestati (se già pagato);
d) rifiutare qualsiasi consegna successiva dei beni/servizi che il Fornitore tenti di effettuare;
e) ad addebitare al Fornitore eventuali costi sostenuti da Sonova per procurarsi beni/servizi sostitutivi da terzi; e
f) richiedere il risarcimento dei danni per qualsiasi altro costo, perdita o spesa sostenuta da Sonova che sia in qualche modo attribuibile all'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal contratto.
8. Documentazione / Mezzi di produzione
Tutti i documenti e i mezzi di produzione (di seguito denominati“DMoP”) forniti o pagati in tutto o in parte da Sonova, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disegni, calcoli, modelli, stampi, utensili, matrici e campioni, non possono essere copiati senza la previa autorizzazione scritta di Sonova e rimangono di proprietà esclusiva di Sonova, insieme a tutti i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio i diritti d’autore o i diritti di brevetto relativi ai DMoP. I DMoP costituiscono Informazioni Riservate di Sonova e devono essere mantenuti riservati in conformità con la clausola 13 di seguito.
Il fornitore è tenuto a garantire che i DMoP siano utilizzati esclusivamente ai fini della fornitura di beni e/o servizi a Sonova. Qualsiasi altro utilizzo dei DMoP è severamente vietato. Il fornitore dovrà custodire i DMoP in modo sicuro a proprio rischio, mantenerli in buone condizioni fino alla restituzione a Sonova e non smaltirli né utilizzarli se non in conformità con le istruzioni scritte o l'autorizzazione di Sonova. I DMoP devono essere restituiti a Sonova dopo l'uso o smaltiti, a discrezione di Sonova.
9. Indennizzo
Fatti salvi gli altri diritti di Sonova e rinunciando all'eccezione di prescrizione dei diritti per decorso dei termini, il Fornitore dovrà risarcire Sonova per tutte le responsabilità, i costi, le spese, i danni e le perdite (esclusi però i danni indiretti e punitivi) e tutte le altre spese e costi professionali ragionevoli subiti o sostenuti da Sonova, in particolare a seguito di o in relazione a:
a) qualsiasi reclamo presentato nei confronti di Sonova per violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante da o in relazione alla produzione, alla fornitura o all'utilizzo di beni e/o servizi, nella misura in cui il reclamo sia attribuibile ad atti o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;
b) qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di Sonova da parte di terzi per decesso, lesioni personali o danni materiali derivanti da o in relazione a difetti nei beni e/o nei servizi, nella misura in cui tali difetti siano attribuibili ad azioni o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e
c) qualsiasi reclamo presentato nei confronti di Sonova da parte di terzi derivante da o in relazione alla fornitura di beni e/o servizi, nella misura in cui tale reclamo derivi dalla violazione, dall'adempimento negligente o dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento del Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori. Ciò include la legge sulla responsabilità del produttore o una base analoga e si basa su difetti dei beni di cui il Fornitore è responsabile, nella misura in cui il Fornitore stesso sarebbe anche direttamente responsabile.
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per danni indiretti o punitivi. La presente clausola 9 resterà valida anche dopo la risoluzione del Contratto.
10. Risoluzione, forza maggiore
Sonova può risolvere il Contratto per iscritto in uno dei seguenti casi o qualora si verifichino altre circostanze che rendano irragionevole per Sonova rimanere vincolata al Contratto fino alla successiva data di scadenza prevista, in particolare:
a) Se il Fornitore diventa insolvente, viene presentata un'istanza di fallimento o viene avviata una procedura di insolvenza a suo carico, oppure se effettua una cessione a beneficio dei propri creditori, viene posto sotto amministrazione controllata o sotto sequestro, o liquida la propria attività.
b) Se il Fornitore viene controllato, direttamente o indirettamente, da una società o da un gruppo che è in concorrenza con l'attività principale della parte che recede dal contratto.
c) Se il Fornitore viola uno qualsiasi dei suoi obblighi essenziali previsti dal presente Contratto e non pone rimedio a tale violazione entro un mese dal ricevimento di una comunicazione scritta che ne specifichi i dettagli;
d) Se una delle parti non è in grado di adempiere a tutti o ad alcuni dei propri obblighi previsti dal presente Contratto a causa di un evento di forza maggiore (ad esempio: un atto di guerra (dichiarato o non dichiarato), un atto di terrorismo, inclusa una minaccia terroristica, atti imprevedibili (compresa l'omissione di agire) da parte di qualsiasi autorità governativa (de jure o de facto), rivolte, rivoluzioni, incendi, terremoti, inondazioni, pandemie virali, esplosioni, sabotaggi, uragani, bufere di neve, scioperi) sui quali le parti non hanno alcun controllo, o altri eventi simili e imprevedibili al di fuori del ragionevole controllo delle parti.
Se un evento di forza maggiore rende impossibile o irragionevole per Sonova l'adempimento del contratto, per tutta la durata di tale evento Sonova sarà esonerata dall'obbligo di accettare la merce e di corrispondere il relativo corrispettivo entro il termine stabilito. Sonova dovrà informare il Fornitore di ciò e, in buona fede, adeguare i propri obblighi alle mutate circostanze.
11. Assicurazione
Durante la durata del Contratto e per un periodo di tre (3) anni successivi, il Fornitore dovrà mantenere in vigore, presso una compagnia assicurativa affidabile, un'assicurazione di responsabilità civile professionale, un'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti e un'assicurazione di responsabilità civile generale a copertura delle responsabilità che potrebbero sorgere in base al Contratto o in relazione ad esso, con una copertura non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro, e dovrà, su richiesta di Sonova, presentare sia il certificato assicurativo con i dettagli della copertura sia la ricevuta del premio dell'anno in corso per ciascuna assicurazione.
12. Visite
Sonova o i suoi rappresentanti avranno il diritto di effettuare ispezioni presso i locali del Fornitore in cui vengono prestati i servizi e/o vengono prodotti, imballati e/o immagazzinati i beni, nonché di esaminare la sua contabilità e la sua documentazione, al fine di verificare il rispetto da parte del Fornitore dei termini del Contratto, compreso il rispetto del Codice di condotta di Sonova e dello SCoC.
13. Riservatezza
Per “Informazioni riservate”si intendono tutte le informazioni non di dominio pubblico relative all’attività, al patrimonio, agli affari, ai clienti o ai fornitori dell’altra parte. Qualsiasi specifica di prodotto o servizio sviluppata da o per Sonova, insieme a eventuali requisiti, progetti o qualsiasi altro materiale fornito al Fornitore, sarà considerata Informazione riservata di Sonova. Le Informazioni riservate includono anche l’esistenza del rapporto tra il Fornitore e Sonova.
Ciascuna parte si impegna a non divulgare in nessun caso a nessuno le Informazioni riservate dell'altra parte, salvo nei casi consentiti dalla presente clausola 13. Nessuna delle parti utilizzerà le informazioni riservate dell'altra parte per scopi diversi dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempimento dei propri obblighi previsti dal Contratto o ad esso connessi.
Ciascuna parte può divulgare le Informazioni riservate dell'altra parte:
a) ai propri dipendenti, funzionari, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti che abbiano necessità di conoscere tali informazioni al fine di esercitare i diritti della parte o adempiere agli obblighi previsti dal Contratto. Ciascuna parte dovrà garantire che i propri dipendenti, funzionari, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti ai quali vengono comunicate le Informazioni Riservate dell’altra parte rispettino la presente clausola 13; e
b) qualora richiesto dalla legge, da un tribunale competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione.
14. Pubblicità
In assenza di un'autorizzazione scritta da parte di Sonova, il Fornitore non deve menzionare i propri rapporti commerciali con Sonova in nessuna pubblicità o pubblicazione. Qualsiasi utilizzo a fini pubblicitari dell'ordine di Sonova e/o dei prodotti realizzati nell'ambito dell'ordine è consentito solo previo consenso scritto di Sonova.
15. Conformità normativa
15.1. Conformità al regolamento REACH
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 relativo alla registrazione, alla valutazione, all’autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (“REACH”) disciplina un gran numero di sostanze che destano molto preoccupazione (“SVHC”). Circa ogni 6 mesi vengono aggiunte nuove sostanze all’elenco delle SVHC candidate. Tutti i componenti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova devono essere conformi ai requisiti del REACH in ogni momento. Il fornitore è tenuto a informare immediatamente Sonova dell’identità e della concentrazione di qualsiasi sostanza SVHC che costituisca più dello 0,1% del peso di qualsiasi componente, materiale o prodotto fornito a Sonova. Al fine di supportare Sonova nella rendicontazione ai sensi della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, le informazioni relative a qualsiasi segnalazione alla banca dati SCIP riguardante componenti, materiali e prodotti Sonova devono essere messe a disposizione di Sonova.
15.2. Conformità al regolamento RoHS dell'UE
Tutti i componenti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova devono essere sempre conformi ai requisiti della direttiva europea sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (2011/65/UE), e successive modifiche (“RoHS”). Il fornitore è tenuto a informare Sonova sull'attuale stato di conformità RoHS di ogni componente, materiale o prodotto fornito a Sonova, nonché sulle esenzioni applicabili e su eventuali cambiamenti nello stato di conformità.
ad es. scadenza di eventuali esenzioni applicabili.
15.3. Conservazione dei dati, tracciabilità
Il fornitore dovrà conservare registrazioni accurate relative alla produzione dei beni fabbricati e forniti ai sensi del Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i documenti richiesti dalle leggi vigenti e la documentazione tecnica relativa alla progettazione dei beni. I lotti di produzione dovranno essere identificati con numeri di lotto univoci, al fine di consentire la tracciabilità dei beni, dei registri delle ispezioni finali e dei parametri di processo per l'analisi dei guasti.
15.4. Verifiche
Il fornitore deve garantire di essere sempre pronto a sottoporsi, e di acconsentire a sottoporsi, a verifiche da parte di qualsiasi organismo notificato o autorità di regolamentazione competente in qualsiasi momento. In relazione alle verifiche, il Fornitore dovrà informare tempestivamente Sonova di qualsiasi verifica annunciata in relazione ai beni forniti a Sonova o ordinati da Sonova; informare immediatamente Sonova per iscritto di tutti i requisiti e di eventuali riscontri di non conformità rilevati da organismi notificati o autorità di regolamentazione in occasione di una verifica relativa ai beni; e rispondere a tali requisiti e a eventuali riscontri di non conformità relativi ai beni, provvedendo a porvi rimedio non appena ragionevolmente possibile.
16. Dogana, origine, controllo delle esportazioni
Al più tardi al momento della spedizione dei Prodotti, il Fornitore dovrà fornire a Sonova e allo spedizioniere doganale da Sonova designato, tramite l'indirizzo e-mail comunicato da Sonova al Fornitore, le seguenti informazioni e documenti: fattura commerciale/fattura proforma; documenti di origine preferenziale; bolle di consegna, nome e recapiti dello spedizioniere scelto e del mezzo di trasporto; ufficio doganale utilizzato; e qualsiasi altro documento o informazione che possa essere richiesto per il trasporto e lo sdoganamento. Se la mancata fornitura delle informazioni e dei documenti di cui sopra a Sonova comporta l'applicazione di dazi all'importazione a carico di Sonova, Sonova si riserva il diritto di richiedere il rimborso dell'importo corrispondente al Fornitore.
Il Fornitore dovrà informare Sonova di eventuali restrizioni all’esportazione applicabili nel paese di produzione e/o spedizione dei beni e/o dei servizi e fornire tutte le informazioni rilevanti che Sonova ragionevolmente richieda per garantire il rispetto, da parte di Sonova, delle normative in materia di controllo delle esportazioni e di conformità commerciale a livello mondiale. Il Fornitore deve informare Sonova se i beni sono soggetti a licenze di esportazione/riesportazione ai sensi delle leggi e dei regolamenti statunitensi. Se il Fornitore ha sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione Europea, deve informare Sonova di qualsiasi obbligo di ottenere una licenza di esportazione per i beni soggetti alle restrizioni di controllo delle esportazioni della Svizzera o dell'Unione Europea e alle restrizioni nazionali degli Stati membri dell'UE, a seconda dei casi. Il Fornitore dovrà fornire a Sonova il numero di classificazione delle merci applicabile (ad es. ECCN - Export Control Classification Number per i prodotti statunitensi, "AL-Number" per le forniture elencate nella Lista di controllo delle esportazioni tedesca, ecc.) e informare Sonova di eventuali eccezioni alle licenze disponibili per le merci.
17. Prezzo, fatturazione, condizioni di pagamento
Il prezzo dei beni o dei servizi (a seconda dei casi) sarà quello indicato nell'ordine di Sonova; si tratta di prezzi fissi, a meno che non sia in vigore una riduzione generale dei prezzi del Fornitore. Se Sonova non ha indicato alcun prezzo o non lo ha concordato per iscritto in altro modo, si applicherà il prezzo riportato nel listino prezzi pubblicato dal Fornitore in vigore alla data dell'ordine di Sonova. Non saranno applicati costi aggiuntivi a meno che non siano stati concordati per iscritto da Sonova.
Salvo diversa indicazione, i prezzi sono espressi IVA inclusa. Qualora il prezzo non includa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), Sonova sarà tenuta a versare al Fornitore l’IVA all’aliquota prevista dalla legge, previa ricezione di una fattura IVA valida. Il prezzo include i costi di imballaggio, assicurazione e trasporto della merce. Il numero di riferimento dell'ordine deve essere indicato sulla fattura. Per ogni ordine deve essere emessa una fattura separata a nome di Sonova, a meno che nell'ordine non sia specificato un indirizzo diverso di una Affiliata.
Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nell'ordine.
Salvo diverso accordo nei singoli casi, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna completa e dal ricevimento di tutta la documentazione con uno sconto del 3%, oppure entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, ma non prima dell’accettazione della merce o dei servizi da parte di Sonova, rigorosamente al netto. Non si accettano spedizioni in contrassegno né cambiali. Lo stesso vale anche per le consegne parziali, se concordate. I ritardi dovuti a fatture errate o incomplete non influiscono sui termini di sconto.
18. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile, clausola salvatoria
18.1. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è – salvo diversa indicazione nell'ordine – Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania.
18.2. Eventuali controversie saranno sottoposte al Tribunale civile di Hannover, in Germania, oppure, a discrezione di Sonova, al tribunale competente del luogo di residenza del Fornitore.
18.3. I rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali tra Sonova e il Fornitore sono soggetti al diritto sostanziale tedesco, in particolare al Codice civile tedesco (BGB) e al Codice commerciale tedesco (HGB), con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell’11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna). Se si ricorre alla terminologia della prassi commerciale, si applicano gli INCOTERMS 2020 della Camera di Commercio Internazionale e le relative disposizioni contenute nelle presenti “Condizioni generali di acquisto”.
18.4. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni generali di acquisto fosse o diventasse, in tutto o in parte, giuridicamente invalida o nulla, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
ITALIANO
Sonova Consumer Hearing GmbH
Condizioni generali di acquisto e di contratto
Aggiornato al: 11 dicembre 2024
1. Informazioni generali
Per tutti gli ordini di Sonova Consumer Hearing GmbH ("Sonova") relativi a beni e/o servizi presso un fornitore, un prestatore di servizi o un altro contraente (di seguito denominato "Fornitore") si applicano le presenti Condizioni generali di acquisto e di contratto di Sonova ("CGC"). Accettando l'ordine, il Fornitore dichiara di accettare integralmente e senza riserve le presenti CGC. Non si applicano altre condizioni, incluse quelle divergenti o aggiuntive del Fornitore, anche se contenute nella conferma d'ordine o nella fattura del Fornitore, a meno che Sonova non accetti espressamente per iscritto tali condizioni. Tali condizioni contrastanti o aggiuntive non si applicano nemmeno nel caso in cui Sonova adempia ai propri obblighi pur essendo a conoscenza di tali condizioni contrastanti o aggiuntive, senza opporvi espressa obiezione.
Laddove il contesto lo richieda, il riferimento a "Sonova" indica la Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania, ma può anche includere le società affiliate definite di seguito. Tutti i diritti spettanti a Sonova ai sensi delle presenti CGC spettano anche alle società affiliate, se e nella misura in cui tali società affiliate acquistino, lavorino o distribuiscano beni e/o servizi forniti ai sensi delle presenti CGC, oppure siano coinvolte in relazione a beni e/o servizi forniti ai sensi delle presenti CGC.
Per "società collegate" si intendono le società madri di Sonova Consumer Hearing GmbH, ovvero la Sonova AG, la Sonova Holding AG e qualsiasi persona giuridica di cui la Sonova Holding AG possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno il 50% delle azioni con diritto di voto o diritti di voto simili, oppure in cui la Sonova Holding AG abbia in altro modo la possibilità di dirigere la gestione aziendale, fermo restando che tale persona giuridica è considerata una società collegata solo fintantoché sussiste tale controllo.
Per "contratto" o "accordo" si intende il contratto/accordo tra Sonova e il fornitore relativo alla vendita e all'acquisto di beni e/o servizi ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Il contratto/accordo si perfeziona con l'accettazione dell'ordine ai sensi del punto 4 qui di seguito.
2. Conformità
Con la vendita di prodotti o servizi a Sonova, il fornitore accetta di rispettare il Codice di condotta di Sonova e il Sonova Supplier Code of Conduct ("SCoC"). La versione aggiornata del Codice di condotta di Sonova e dello SCoC è disponibile sul sito web di Sonova all'indirizzo https://www.sonova.com/en/regulations-principles .
Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi, gli statuti, le norme e i codici vigenti nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali.
3. Offerta del fornitore
L'offerta del fornitore è vincolante per il periodo indicato nella richiesta di offerta di Sonova o nell'offerta stessa del fornitore e contiene o fa riferimento a tutte le condizioni rilevanti di cui al punto 1 delle presenti Condizioni Generali.
4. Accettazione dell'ordine e modifiche all'ordine
4.1. Sono validi solo gli ordini scritti inviati via e-mail, fax o posta. Gli ordini sono vincolanti per Sonova solo se effettuati per iscritto sul modulo d'ordine di Sonova o tramite l'accettazione scritta dell'offerta del fornitore da parte di Sonova. Gli ordini effettuati verbalmente o per telefono sono vincolanti per Sonova solo se confermati tramite l'invio successivo di un ordine scritto.
4.2. In caso di errori evidenti, refusi o errori di calcolo presenti negli ordini, nei documenti, nei disegni e nei progetti inviati da Sonova, questi non sono vincolanti per Sonova. Il fornitore è tenuto a segnalare tali errori a Sonova. Ciò vale anche per l'eventuale mancanza di documenti.
4.3. Gli ordini vengono confermati (cioè accettati dal fornitore) tramite una conferma d'ordine formale in forma scritta. Il numero d'ordine Sonova corrispondente deve essere indicato nella conferma d'ordine. Se il fornitore non conferma, rifiuta o richiede una modifica dell'ordine Sonova entro cinque giorni dall'invio, l'ordine si considera accettato.
4.4. I prezzi indicati negli ordini di Sonova sono prezzi fissi. Qualsiasi modifica all'ordine richiede il previo consenso scritto di Sonova.
5. Consegne e garanzia
5.1. Il fornitore garantisce che i beni e/o i servizi (ove applicabile):
a) corrispondano alla loro descrizione e a tutte le specifiche applicabili;
b) siano di qualità soddisfacente e idonei a qualsiasi scopo indicato dal fornitore o comunicato espressamente o tacitamente a Sonova, fermo restando che Sonova si affida, a tale riguardo, alle competenze e al giudizio del fornitore;
c) se si tratta di prodotti finiti, che siano privi di difetti di progettazione, di materiale e di fabbricazione e che rimangano tali per ventiquattro (24) mesi dalla consegna; e
d) rispettare tutti i requisiti legali e normativi applicabili in materia di produzione, etichettatura, imballaggio, stoccaggio, movimentazione e consegna delle merci.
5.2. Il fornitore garantisce di disporre e mantenere in ogni momento tutte le licenze, le autorizzazioni, le approvazioni e i permessi necessari per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.
5.3. Sonova può ispezionare e testare i beni e/o i servizi in qualsiasi momento prima della consegna. Nonostante tale ispezione o verifica, il fornitore rimane pienamente responsabile dei beni e/o dei servizi, e gli obblighi del fornitore derivanti dal contratto non vengono ridotti né altrimenti compromessi da tale ispezione o verifica.
5.4. In caso di fornitura di beni e/o servizi non conformi al contratto o difettosi, Sonova può, a propria discrezione, richiedere al fornitore di provvedere, entro il termine stabilito da Sonova, a (i) riparare i beni e/o i servizi a rischio e spese del fornitore, oppure (ii) sostituirli, oppure (iii) Sonova rimborsi il prezzo di acquisto dei beni e/o servizi non conformi al contratto. In caso di sostituzione o rimborso, il fornitore e Sonova concordano che, per motivi di efficienza dei costi, Sonova non è tenuta a restituire al fornitore i beni difettosi o non conformi e che può smaltirli a propria discrezione e a spese del fornitore. In alternativa, Sonova può procurarsi i beni e/o i servizi da un'altra fonte, nel qual caso i costi aggiuntivi che ne derivano devono essere pagati dal fornitore a Sonova. I diritti di Sonova ai sensi della presente clausola si applicano in aggiunta e non in sostituzione di altri rimedi previsti dal contratto o dalla legge. Il fornitore non sostituirà beni e/o servizi non conformi senza il previo consenso scritto di Sonova.
5.5. Il fornitore è responsabile dei lavori eseguiti dai suoi subfornitori o subappaltatori allo stesso modo in cui lo sarebbe se si trattasse di lavori da lui stesso eseguiti.
5.6. Per le riparazioni è prevista una garanzia di dodici (12) mesi. Per le forniture sostitutive è prevista una garanzia di ventiquattro (24) mesi.
6. Consegna
6.1. Il fornitore deve garantire che:
a) le merci siano imballate correttamente e fissate in modo tale da arrivare a destinazione in buone condizioni;
b) ogni consegna di merce sia accompagnata da una bolla di consegna in cui siano indicati la data dell'ordine, il numero d'ordine, il tipo e la quantità della merce (compreso, se del caso, il numero di riferimento della merce), eventuali istruzioni particolari per lo stoccaggio e, in caso di consegne parziali, la quantità residua di merce da consegnare; e
c) Se Sonova richiede al fornitore di restituire il materiale di imballaggio, ciò deve essere chiaramente indicato sulla bolla di consegna. I costi per la restituzione del materiale di imballaggio sono a carico del fornitore.
6.2. Date e termini di consegna
Le date di consegna indicate da Sonova nell'ordine sono vincolanti per il fornitore, a meno che non vengano immediatamente corrette dal fornitore stesso ("Data di consegna"). Le date di consegna indicate si intendono come "arrivo della merce nel luogo di consegna concordato durante il normale orario di lavoro di Sonova o secondo le istruzioni di Sonova". Salvo diversa indicazione, si applicano le condizioni di consegna DAP ( di seguito "Delivery at Place") Incoterm, con luogo di destinazione specificato ai sensi del punto 18 di seguito. Sonova fa riferimento agli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale.
La proprietà e il rischio di perdita o danneggiamento dei prodotti passano dal fornitore a Sonova al momento della consegna. Il fornitore si assume quindi tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti fino alla loro consegna, ai sensi del presente articolo 6.2.
Il fornitore deve informare Sonova immediatamente per iscritto qualora si verifichino circostanze che impediscano il rispetto della data di consegna concordata. Se si prevedono ritardi, il fornitore deve comunicarlo per tempo a Sonova per iscritto. Se il fornitore non rispetta il termine di consegna, Sonova – fatti salvi i suoi altri diritti legali – ha il diritto, a propria discrezione, di addebitare al fornitore una penale pari allo 0,5% del valore netto dell'ordine per ogni settimana iniziata, fino a un massimo del 5% del valore netto dell'ordine, e/o di recedere dal contratto.
La penale versata verrà imputata a un eventuale diritto al risarcimento dei danni. Inoltre, si applicano i mezzi di ricorso indicati al punto 7.
Se il fornitore consegna una quantità di merce superiore o inferiore a quella ordinata e Sonova accetta la consegna, la fattura verrà rettificata proporzionalmente. Le consegne parziali e anticipate richiedono il previo consenso scritto di Sonova. Se sono state concordate consegne parziali, queste possono essere fatturate e pagate separatamente. Tuttavia, la consegna non puntuale o incompleta di una parte della merce da parte del fornitore o un difetto in una parte della merce danno diritto a Sonova anche ai rimedi legali di cui all'articolo 7.
7. Diritti di Sonova
Se i beni e/o i servizi non vengono consegnati entro la data di consegna prevista o non sono conformi agli obblighi indicati al punto 5.1 delle presenti CGC, Sonova potrà, senza pregiudicare i propri altri diritti o rimedi e indipendentemente dal fatto che abbia accettato o meno i beni e/o i servizi, esercitare a propria discrezione uno o più dei seguenti diritti e rimedi:
a) annullare l'ordine;
b) rifiutare (in tutto o in parte) i beni/servizi e, in caso di consegna di beni, restituirli al fornitore a spese e a rischio di quest'ultimo;
c) esigere dal fornitore la riparazione o la sostituzione dei beni e/o dei servizi oggetto di reclamo oppure il rimborso integrale del prezzo dei beni/servizi oggetto di reclamo (se già pagato);
d) rifiutare di accettare ulteriori forniture dei beni/servizi che il fornitore cerca di fornire;
e) richiedere al fornitore il rimborso delle spese sostenute da Sonova per l'acquisto di beni o servizi sostitutivi da terzi; e
f) richiedere il risarcimento di tutti gli altri costi, perdite o spese sostenuti da Sonova e riconducibili in qualsiasi modo all'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del fornitore.
8. Documentazione / Mezzi di produzione
Tutti i documenti, le risorse e/o i mezzi di produzione (di seguito "DMoP") messi a disposizione o pagati in tutto o in parte da Sonova, come ad esempio disegni, calcoli, modelli, matrici, utensili, stampi e campioni, non possono essere copiati senza previa autorizzazione scritta da parte di Sonova e rimangono di proprietà esclusiva di Sonova, insieme a tutti i diritti di proprietà intellettuale, come ad esempio i diritti d'autore o i diritti di brevetto relativi ai DMoP. I DMoP costituiscono informazioni riservate di Sonova e devono essere trattati in modo confidenziale ai sensi della clausola 13 di seguito.
Il fornitore è responsabile dell'utilizzo dei DMoP esclusivamente ai fini della fornitura di beni e/o servizi a Sonova. Qualsiasi altro utilizzo dei DMoP è severamente vietato. Il fornitore è tenuto a custodire i DMoP a proprio rischio, a mantenerli in buono stato fino alla restituzione a Sonova e a utilizzarli solo in conformità alle istruzioni scritte o all'autorizzazione di Sonova. I DMoP devono essere restituiti a Sonova dopo l'uso o smaltiti a discrezione di Sonova.
9. Indennizzo
Fatti salvi gli altri diritti di Sonova e con rinuncia all'eccezione di prescrizione, il fornitore manleva Sonova da ogni responsabilità, costo, spesa, danno e perdita (esclusi i danni indiretti e punitivi) e da ogni altra spesa professionale ragionevole sostenuta da Sonova o derivante da, o in relazione a, in particolare:
a) da qualsiasi rivendicazione nei confronti di Sonova relativa a violazioni effettive o presunte dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, derivanti da o connesse alla produzione, alla fornitura o all'utilizzo di
derivanti da beni e/o servizi, nella misura in cui il reclamo sia imputabile ad azioni o omissioni del fornitore, dei suoi dipendenti, rappresentanti o subfornitori;
b) tutte le richieste di risarcimento di terzi nei confronti di Sonova per decesso, lesioni personali o danni materiali derivanti da o in relazione a difetti di beni e/o servizi, nella misura in cui tali difetti siano imputabili ad azioni o omissioni del fornitore, dei suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori; e
c) tutte le richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti di Sonova a seguito o in relazione alla fornitura di beni e/o servizi, nella misura in cui tali richieste derivino dalla violazione, dall'adempimento negligente, dall'inadempimento o dall'adempimento tardivo del contratto da parte del fornitore, dei suoi dipendenti, mandatari o subappaltatori. Ciò include la legge sulla responsabilità del produttore o una base giuridica analoga e si basa su difetti della merce di cui il fornitore è responsabile, nella misura in cui egli stesso ne sarebbe direttamente responsabile.
Nella misura consentita dalla legge vigente, nessuna delle parti è responsabile nei confronti dell'altra per danni indiretti o punitivi. La presente clausola 9 rimane valida anche dopo la risoluzione del contratto.
10. Risoluzione, forza maggiore
Sonova può rescindere il contratto per iscritto qualora si verifichi uno dei seguenti eventi o qualora sussistano altre circostanze che rendano irragionevole per Sonova rimanere vincolata al contratto fino alla successiva scadenza ordinaria di disdetta, in particolare:
a) Se il fornitore diventa insolvente, se viene presentata una richiesta di fallimento o se viene avviata una procedura di insolvenza a suo carico o nei suoi confronti, se effettua una cessione a favore dei suoi creditori, se viene posto sotto l'amministrazione di un curatore fallimentare o di un amministratore giudiziario, oppure se l'azienda viene liquidata.
b) Se il fornitore è controllato, direttamente o indirettamente, da un'impresa o da un gruppo che è in concorrenza con l'attività principale della parte che recede dal contratto.
c) Se il fornitore viola uno dei suoi obblighi essenziali previsti dal presente contratto e non pone rimedio a tale violazione entro un mese dal ricevimento di una comunicazione scritta in cui sono indicati i dettagli della violazione;
d) Se una delle parti non è in grado di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per cause di forza maggiore (ad es. guerra, dichiarata o meno). Azioni belliche (dichiarate o meno), atti terroristici, comprese le minacce terroristiche, atti imprevedibili (compresa l'omissione di atti) da parte di autorità statali (de jure o de facto), disordini, rivoluzioni, incendi, terremoti, inondazioni, pandemie, esplosioni, sabotaggi, cicloni, tempeste di neve, scioperi), sui quali le parti non hanno alcuna influenza, o altri eventi simili e imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti.
Se, inoltre, un evento di forza maggiore rende impossibile o irragionevole l'adempimento del contratto da parte di Sonova, Sonova è esonerata, per tutta la durata dell'evento, dall'obbligo di ritirare la merce entro i termini previsti e di fornire la contropartita corrispondente. Sonova è tenuta a informare il fornitore di tale circostanza e ad adeguare i propri obblighi alle mutate circostanze in buona fede.
11. Assicurazione
Il fornitore è tenuto, per tutta la durata del contratto e per un periodo di tre (3) anni successivi, a stipulare presso una compagnia assicurativa riconosciuta un'assicurazione di responsabilità civile professionale, un'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti e un'assicurazione di responsabilità civile aziendale a copertura delle responsabilità che potrebbero derivare dal contratto o in relazione ad esso, con un massimale di almeno 5 milioni di euro.
mantenere una copertura assicurativa di almeno 1.000 euro per sinistro e, su richiesta di Sonova, presentare sia la polizza assicurativa con i dettagli della copertura sia la ricevuta del premio dell'anno in corso per ciascuna assicurazione.
12. Visite
Sonova o i suoi rappresentanti hanno il diritto di ispezionare i locali del fornitore in cui vengono prestati i servizi e/o in cui vengono prodotti, imballati e/o immagazzinati i beni, nonché la contabilità e la documentazione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, compreso il rispetto del Codice di condotta di Sonova e dello SCoC.
13. Riservatezza
Per "informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni non di dominio pubblico relative alle attività, alle risorse, agli affari, ai clienti o ai fornitori dell'altra parte. Tutte le specifiche relative a prodotti o servizi sviluppate da o per Sonova, insieme a tutti i requisiti, i progetti o altri materiali messi a disposizione del fornitore, sono considerate informazioni riservate di Sonova. Tra le informazioni riservate rientra anche l'esistenza del rapporto tra il fornitore e Sonova.
Ciascuna parte si impegna a non divulgare in nessun caso le informazioni riservate dell'altra parte a nessuna persona, salvo nei casi consentiti dalla presente clausola 13. Nessuna delle parti può utilizzare le informazioni riservate dell'altra parte per scopi diversi dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto o ad esso connessi.
Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate dell'altra parte:
a) ai propri dipendenti, dirigenti, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti che debbano venire a conoscenza di tali informazioni per esercitare i diritti della parte o per adempiere agli obblighi derivanti dal contratto. Ciascuna parte si assicura che i propri dipendenti, dirigenti, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti a cui vengono comunicate le informazioni riservate dell'altra parte rispettino la presente clausola 13; e
b) qualora ciò sia richiesto dalla legge, da un tribunale competente o da un'autorità governativa o di vigilanza.
14. Pubblicità
Senza l'autorizzazione scritta di Sonova, il fornitore non può menzionare i propri rapporti commerciali con Sonova in nessuna pubblicità o pubblicazione. L'utilizzo dell'ordine di Sonova e/o dei prodotti realizzati nell'ambito dell'ordine a fini pubblicitari è consentito solo previo consenso scritto di Sonova.
15. Rispetto delle norme
15.1. Rispetto del regolamento REACH
La direttiva (CE) n. 1907/2006 relativa alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche ("REACH") disciplina un gran numero di sostanze estremamente preoccupanti ("SVHC"). Circa ogni 6 mesi vengono aggiunte nuove sostanze all'elenco delle sostanze SVHC candidate. Tutti i componenti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova devono essere sempre conformi ai requisiti del REACH. Il fornitore è tenuto a informare immediatamente Sonova sull'identità e sulla concentrazione di ogni sostanza SVHC che superi lo 0,1% del peso di un componente, materiale o prodotto fornito a Sonova. Per aiutare Sonova nella rendicontazione ai sensi della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, devi fornire a Sonova le informazioni relative a tutti i dati inseriti nella banca dati SCIP che riguardano i componenti, i materiali e i prodotti di Sonova.
15.2. Conformità alla direttiva RoHS dell'UE
Tutti i componenti, i materiali e i prodotti forniti a Sonova devono essere sempre conformi ai requisiti della direttiva europea sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose (2011/65/UE) nella versione attualmente in vigore ("RoHS"). Il fornitore è tenuto a informare Sonova sullo stato attuale di conformità RoHS di tutti i componenti, materiali o prodotti forniti a Sonova, nonché sulle deroghe applicabili e su tutte le modifiche dello stato di conformità, ad esempio la scadenza delle deroghe in vigore.
15.3. Conservazione dei registri, tracciabilità
Il fornitore deve conservare registrazioni di produzione precise relative alle merci prodotte e fornite nell'ambito del contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i documenti richiesti dalle leggi vigenti e la documentazione tecnica relativa alle merci. I lotti di produzione devono essere contrassegnati con numeri di lotto individuali per consentire la tracciabilità dei prodotti nei registri del controllo finale e dei parametri di processo ai fini dell'analisi dei difetti.
15.4. Verifiche
Il fornitore garantisce di essere sempre pronto a sottoporsi a un audit da parte di un organismo notificato competente o di un'autorità di regolamentazione. Per quanto riguarda gli audit, il fornitore deve informare immediatamente Sonova di ogni audit annunciato relativo ai prodotti forniti a Sonova o ordinati da Sonova; informare immediatamente Sonova per iscritto di tutti i requisiti e le constatazioni degli organismi notificati o delle autorità di vigilanza emersi in occasione di un audit relativo alle merci; e reagire il più rapidamente possibile a tali requisiti e constatazioni relativi alle merci e provvedere alla loro correzione.
16. Dogana, origine, controllo delle esportazioni
Al più tardi al momento della spedizione dei prodotti, il fornitore deve fornire a Sonova e allo spedizioniere doganale incaricato da Sonova, tramite e-mail, le seguenti informazioni e documenti: fattura commerciale/fattura proforma, documenti di origine preferenziale, bolle di consegna, nome e recapiti dello spedizioniere scelto e del mezzo di trasporto, ufficio doganale utilizzato e tutti gli altri documenti o informazioni necessari per il trasporto e lo sdoganamento. Se le informazioni e i documenti sopra indicati non vengono forniti a Sonova, Sonova si riserva il diritto di richiedere al fornitore il pagamento dell'importo corrispondente.
Il fornitore deve informare Sonova di tutte le restrizioni all'esportazione in vigore nel paese di produzione e/o di spedizione delle merci e/o dei servizi e deve fornire tutte le informazioni rilevanti di cui Sonova ha ragionevolmente bisogno per garantire il rispetto delle normative globali in materia di controllo delle esportazioni e di commercio da parte di Sonova. Il fornitore informa Sonova se le merci sono soggette a una licenza di esportazione/riesportazione ai sensi della legge/delle normative statunitensi. Se il fornitore ha sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione Europea, informa Sonova dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione all'esportazione per i beni soggetti alle restrizioni di controllo delle esportazioni della Svizzera o dell'Unione Europea, ovvero alle restrizioni nazionali di controllo delle esportazioni degli Stati membri dell'UE. Il fornitore deve comunicare a Sonova il rispettivo numero di classificazione delle merci (ad es. ECCN - Export Control Classification Number per i prodotti statunitensi, "numero AL" per le forniture elencate nella lista di controllo delle esportazioni tedesca, ecc.) e informare Sonova di eventuali esenzioni di licenza per le merci.
17. Prezzo, fatturazione, condizioni di pagamento
Il prezzo dei beni o dei servizi (a seconda dei casi) è quello indicato nell'ordine di Sonova. Si tratta di prezzi fissi, a meno che non sia in vigore una riduzione generale dei prezzi da parte del fornitore. Se non è indicato alcun prezzo o se non diversamente concordato per iscritto da Sonova, si applica il prezzo riportato nel listino prezzi pubblicato dal fornitore e in vigore al momento dell'ordine di Sonova. I supplementi sono validi solo se concordati per iscritto da Sonova.
Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono IVA inclusa. Se l'IVA non è inclusa nel prezzo, Sonova è tenuta a pagare al fornitore l'IVA nella misura prevista dalla legge, previa ricezione di una fattura IVA valida. Il prezzo include i costi di imballaggio, assicurazione e trasporto della merce. Sulla fattura va indicato il numero d'ordine corrispondente. Per ogni ordine deve essere emessa una fattura separata a Sonova, a meno che nell'ordine non sia indicato un altro indirizzo di una filiale.
Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nell'ordine. Salvo diverso accordo nel singolo caso, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna completa e dal ricevimento di tutta la documentazione, con uno sconto del 3%, oppure entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, ma non prima dell'accettazione della merce o del servizio da parte di Sonova, al netto. Non si accettano spedizioni in contrassegno non richieste o cambiali. Questo vale anche per le consegne parziali, se concordate.
I ritardi dovuti a fatture errate o incomplete non incidono sui termini per lo sconto.
18. Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile, clausola salvatoria
18.1. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è – salvo diversa indicazione nell'ordine – Sonova Consumer Hearing GmbH, Im Heidkampe 9, 30659 Hannover, Germania.
18.2. Il foro competente per tutte le controversie è il tribunale distrettuale di Hannover, in Germania, oppure, a discrezione di Sonova, il tribunale distrettuale della sede del fornitore.
18.3. Ai rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali tra Sonova e il fornitore si applica il diritto sostanziale tedesco, in particolare il Codice civile (BGB) e il Codice commerciale (HGB), con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (UN-CISG). Se si ricorre alla terminologia degli usi commerciali, si applicano gli INCOTERMS 2020 della Camera di Commercio Internazionale e le disposizioni relative a essi contenute nelle presenti "Condizioni di acquisto e commerciali".
18.4. Qualora una disposizione delle presenti condizioni di acquisto e commerciali fosse o diventasse, in tutto o in parte, inefficace o nulla, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.